Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti, operanti in strutture ospedaliere universitarie, avevano agito per ottenere l'indennità prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità De Maria), sostenendo che, in base alla clausola di salvezza dell'art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005 e alle tabelle previgenti, dovesse essere loro riconosciuto un trattamento equiparativo più favorevole, commisurato anche alle progressioni di carriera conseguite. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che l'art. 28 consentisse di conservare solo posizioni giuridiche ed economiche già in atto alla data di entrata in vigore/sottoscrizione del nuovo CCNL, non quelle maturate successivamente. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 28 del CCNL 2002/2005, sostenendo che la clausola di salvezza dovesse operare fino alla sottoscrizione del contratto (27 gennaio 2005) e che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale attribuisse indebitamente efficacia retroattiva alla nuova tabella meno favorevole. L'amministrazione universitaria ha eccepito l'inammissibilità del motivo, poi respinta dalla Corte di cassazione come censura di interpretazione e non come richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, ha accolto il ricorso perché conforme all'orientamento già espresso in precedenti decisioni di legittimità. Ha affermato che, ai fini dell'art. 28 del CCNL 2002/2005, rileva la data di sottoscrizione del contratto collettivo, cioè il 27 gennaio 2005, e che la clausola di salvezza tutela i diritti già entrati nel patrimonio del dipendente prima di tale data, anche se l'equiparazione non fosse stata ancora materialmente riconosciuta dall'ente. Ne consegue la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza previgenti per gli inquadramenti e le progressioni verticali anteriori al gennaio 2005. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
è la base normativa dell'indennità rivendicata dai dipendenti per l'equiparazione del trattamento economico al personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità
art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005
consente la conservazione dei diritti già acquisiti e delle posizioni giuridiche ed economiche maturate prima della data di sottoscrizione del contratto, mediante assegno ad personam riassorbibile se più favorevoli rispetto alla nuova tabella
art. 1, comma 3, CCNL comparto Sanità 2002/2005
è richiamato dai ricorrenti per sostenere che gli effetti giuridici del nuovo assetto contrattuale operino solo dalla sottoscrizione del contratto del 27 gennaio 2005
la Corte rinvia alla motivazione di propri precedenti conformi
D.I. 9 novembre 1982
restano applicabili i criteri di corrispondenza in relazione agli inquadramenti disposti in data anteriore al gennaio 2005
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola di salvezza contenuta in un contratto collettivo, la verifica va compiuta alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL, che segna il discrimine temporale per stabilire quali posizioni economiche e giuridiche siano definitivamente consolidate.
- Se una posizione economica più favorevole è già entrata nel patrimonio del lavoratore prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto contrattuale, essa non può essere compressa da una disciplina successiva meno favorevole, salvo espressa previsione contraria.
- Ai fini della tutela dei diritti acquisiti, non è निर्णisivo che l'amministrazione abbia materialmente riconosciuto l'equiparazione solo dopo la stipula del nuovo contratto: ciò che rileva è il momento in cui il diritto è maturato sostanzialmente.
- Un motivo di ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di clausole contrattuali e della disciplina applicata dai giudici di merito non è inammissibile per il solo fatto che implichi il riesame del risultato interpretativo, purché non si traduca in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
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