Circolare numero 177 del 10-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1.6.1992, che ha eliminato il minimale di reddito ai fini del contributo al SSN per alcune categorie di iscritti. Vengono indicati i criteri da applicare per i versamenti 1992 e per la regolarizzazione/rimborso dei contributi 1991 già versati in eccesso. La base imponibile resta il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, mentre il minimale continua a valere per i contributi IVS. Sono inoltre fornite istruzioni operative alle sedi INPS e allegato il modulo per la domanda di rimborso.
Contributi SSN 1991-1992 e rimborsi dopo la sentenza n. 256/1992 sul minimale contributivo
Contributi SSN dopo la sentenza n. 256/1992 sul minimale contributivo
La circolare interviene per disciplinare gli effetti operativi della sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1.6.1992, che ha inciso sul criterio del minimale di reddito per il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale. L’INPS chiarisce i criteri applicabili per i versamenti del 1992, per la regolarizzazione dei contributi 1991 già versati e per la gestione delle domande di rimborso.
Ambito della pronuncia e criterio di calcolo
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 14, della legge 29.12.1990, n. 407, nella parte in cui, per il contributo SSN dovuto da artigiani, commercianti e familiari collaboratori, liberi professionisti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, non consentiva la prova contraria di un minore effettivo imponibile. La circolare precisa che tale espressione va letta nel senso di reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, in coerenza con il precedente orientamento espresso in occasione della sentenza n. 431 del 3.12.1987.
La medesima circolare ribadisce inoltre che la pronuncia non incide sul minimale previsto per i contributi IVS, che resta quindi valido e separato rispetto alla disciplina del contributo SSN.
Adempimenti contributivi per l’anno 1992
Per gli artigiani e commercianti, il contributo SSN del titolare d’impresa deve essere versato in due rate con scadenza 25 luglio 1992 e 25 ottobre 1992. I bollettini mod. GA/GC 21 erano già stati trasmessi nel mese di marzo 1992; tuttavia, le istruzioni riportate sui moduli, nella parte in cui richiamano il minimale di lire 17.990.440, devono considerarsi superate. Il versamento va quindi parametrato al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il 1991, anche se inferiore al minimale.
Per i collaboratori degli artigiani e commercianti, i bollettini mod. GA/GC 30 sono stati spediti nel mese di giugno. Poiché tali modelli non indicano alcun importo reddituale minimo, il pagamento va effettuato sul reddito complessivo denunciato ai fini IRPEF, senza applicazione di un minimale.
Per i liberi professionisti, il termine per il versamento del contributo SSN per il 1992 scade il 30 settembre 1992. Anche in questo caso il contributo deve essere calcolato sul reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il 1991, anche se inferiore al minimale. Le avvertenze sui bollettini di versamento risultano già aggiornate e non riportano più il riferimento al minimale.
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, i contributi sono imposti e riscossi dallo SCAU, cui compete adottare le iniziative necessarie affinché la quota SSN sia commisurata al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, anche se inferiore al minimale.
Adempimenti relativi all’anno 1991 e rimborsi
Per l’anno 1991, la circolare autorizza le SAP a procedere, su domanda degli interessati, alla restituzione delle eccedenze contributive determinate dal versamento del contributo minimo da parte di artigiani, commercianti e liberi professionisti.
Le eventuali domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti devono invece essere trasmesse per competenza agli Uffici provinciali dello SCAU.
Ai fini del rimborso, il reddito da assoggettare a contributo SSN deve essere attestato da una dichiarazione di responsabilità del richiedente, da verificare successivamente mediante controlli incrociati con il Fisco. A tale scopo viene allegato un apposito modulo da riprodurre localmente presso le sedi.
La circolare consente tuttavia di considerare valide anche le domande già presentate, purché contengano tutti i dati necessari per la corretta determinazione degli importi da restituire e siano accompagnate da documentazione idonea, come la dichiarazione del reddito ai fini IRPEF, dichiarazioni di responsabilità o copie del mod. 740. Se tali elementi non sono sufficienti, la domanda deve essere ripresentata utilizzando il modulo allegato.
È inoltre indicato che a breve saranno predisposte procedure per la liquidazione automatizzata dei rimborsi.
Versamenti 1991 ancora non eseguiti
Per i soggetti che, per qualunque motivo, non abbiano ancora effettuato il versamento dei contributi di malattia per il 1991, si applicano le nuove disposizioni, che non prevedono più l’osservanza di un minimale.
Chiarimenti sulla base imponibile del contributo SSN
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 28.2.1986, n. 41, nella parte in cui stabilisce che il contributo SSN debba essere calcolato sul reddito complessivo ai fini IRPEF e non sul reddito imponibile. La circolare ne trae la conseguenza che la base imponibile resta costituita dal reddito complessivo dichiarato, al lordo degli oneri deducibili.
Informazione agli interessati e attività amministrative
Le SAP devono diffondere il contenuto della circolare attraverso i consueti canali di informazione: comunicati stampa, avvisi, comunicazioni alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, ai consulenti del lavoro e soggetti analoghi.
Poiché le operazioni di rimborso comportano un ulteriore impegno organizzativo, la circolare specifica che tale attività sarà considerata nella valutazione degli obiettivi di fine periodo. Inoltre, il flusso delle richieste di rimborso sarà monitorato con una specifica rilevazione statistica, effettuata tramite una procedura automatizzata in via di rilascio.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 14, della legge n. 407/1990 nella parte in cui non consente la prova contraria di un minore effettivo imponibile per il calcolo del contributo SSN dovuto da artigiani, commercianti, familiari collaboratori, liberi professionisti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti. La circolare precisa che la locuzione "minore effettivo imponibile" va intesa, in coerenza con il quadro normativo, come reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF.
Adempimenti contributivi per l'anno 1992
Per gli artigiani e commercianti titolari d'impresa, il contributo SSN 1992 va versato in due rate con scadenza 25 luglio e 25 ottobre 1992; i bollettini mod. GA/GC 21 erano già stati trasmessi e le istruzioni che richiamano il minimale di lire 17.990.440 devono considerarsi superate. Il versamento deve quindi essere commisurato al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il 1991, anche se inferiore al minimale. Per i collaboratori, i bollettini mod. GA/GC 30 non riportano un importo reddituale minimo, per cui il pagamento va effettuato sul reddito complessivo denunciato ai fini IRPEF. Per i liberi professionisti, il termine di versamento scade il 30 settembre 1992 e anche in questo caso il contributo va calcolato sul reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il 1991, senza minimale. Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e concedenti, la competenza operativa è dello SCAU, che deve adeguare la contribuzione SSN al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, anche se inferiore al minimale.
Adempimenti relativi all'anno 1991 e rimborsi
Per i contributi SSN 1991 già versati sulla base del minimale, le SAP sono autorizzate a rimborsare, su domanda, le eccedenze contributive di artigiani, commercianti e liberi professionisti. Le domande dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e concedenti devono essere trasmesse allo SCAU per competenza. Il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere attestato con una dichiarazione di responsabilità del richiedente, successivamente verificabile con controlli incrociati con il Fisco. Le sedi possono accettare le domande già presentate se contengono tutti i dati necessari; altrimenti occorre ripresentarle con il modulo allegato. È prevista a breve la realizzazione di procedure per la liquidazione automatizzata dei rimborsi.
Versamenti 1991 ancora non eseguiti
I soggetti che non abbiano ancora effettuato il versamento dei contributi di malattia per il 1991 devono attenersi alle nuove disposizioni, che non prevedono l'osservanza di un minimale.
Chiarimento sulla base imponibile
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 41/1986 nella parte in cui stabilisce che il contributo SSN sia calcolato sul reddito complessivo ai fini IRPEF e non sul reddito imponibile. La circolare ribadisce quindi che la base imponibile del contributo SSN è il reddito complessivo dichiarato, al lordo degli oneri deducibili.
Diffusione e gestione dei rimborsi
Le SAP devono portare il contenuto della circolare a conoscenza degli interessati tramite i consueti canali informativi, come comunicati stampa, avvisi e comunicazioni ad associazioni di categoria, ordini professionali e consulenti del lavoro. Le attività di rimborso saranno considerate nella valutazione degli obiettivi di fine periodo e sarà effettuata una specifica rilevazione statistica con procedura automatizzata in rilascio entro il mese.
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