Cassazione Civile, Ordinanza n. 10256/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
Due proprietari confinanti avevano agito in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto di costruire in aderenza al fabbricato del vicino e il trasferimento in loro favore dell'area cortilizia da occupare con la futura costruzione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i soccombenti deducevano, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 875 e 877 c.c. e dell'art. 88 del regolamento urbanistico edilizio del Comune di Cattolica, sostenendo che il giudice di merito non aveva riconosciuto il diritto di edificare in aderenza nonostante il fabbricato del vicino fosse a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c. perché il motivo era inammissibile o comunque manifestamente infondato: il principio di prevenzione cede quando la normativa locale stabilisce una distanza minima dal confine; inoltre la costruzione in aderenza era prevista dal regolamento comunale solo se l'edificio insistesse sul confine, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Sono state quindi confermate la sentenza d'appello e la soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 875 c.c.
invocato dai ricorrenti a fondamento del preteso diritto di costruire in aderenza
art. 877 c.c.
invocato dai ricorrenti a fondamento del preteso diritto di costruire in aderenza
art. 88 del regolamento urbanistico edilizio del Comune di Cattolica
ritenuto prevalente rispetto al principio di prevenzione; prevede distanza minima di 5 metri dal confine e consente l'aderenza solo se l'edificio è sul confine
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
base della proposta di definizione accelerata condivisa dalla Corte; la decisione conforme alla proposta comporta anche le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nella parte preliminare per escludere incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 88, comma 3, R.U.E. Comune di Cattolica
stabilisce la distanza minima dal confine per nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti
art. 88, comma 4, R.U.E. Comune di Cattolica
consente la costruzione in aderenza solo se l'edificio si trova sul confine tra due fondi
Massime di principio
- Il principio di prevenzione in materia di costruzioni tra fondi confinanti è derogato quando la disciplina urbanistica locale impone una distanza minima dal confine.
- La costruzione in aderenza non può essere riconosciuta in via estensiva se la norma regolamentare la consente solo in presenza di un edificio posto sul confine e tale presupposto di fatto manca.
- In sede di legittimità, una censura che contesti l'applicazione delle norme sulle distanze edilizie è inammissibile o manifestamente infondata se mira a superare un divieto regolamentare chiaro mediante un'interpretazione estensiva non consentita.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione anche le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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