Ordinanza n. 2455/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. QH/15132/2026 del 05/03/2026 di “Delocalizzazione delle soste a rotazione attualmente insistenti presso la Via Alberto Ferrero e ricollocazione nella diversa area di Piazza Mancini - area parcheggio tra l'area verde e l'area parcheggio Atac, stalli nn. 3, 4, 5, e 8. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II rep CB/482/2026 del 02/03/2026” laddove determina la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse della categoria della rotazione battitore piazzista; -della Determinazione Dirigenziale rep. CB/482/2026 del 02/03/2026; -della nota prot. CB/32717 del 17/03/2025 e della nota prot. CB/33363 del 18/03/205, menzionate ma non allegate; -della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199/2021, solo ora opposta; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 18/2024; -della nota prot.CB/32717 del 17/03/2025; - della comunicazione prot. CB/55622 del 06/05/2025; - della nota prot. n. CB/69132/2025; -della nota prot. CB/92875 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/92900 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/22804/2025; -delle cdd. “nota prot. n. CB/151838 del 20/11/2025 (nonché prot. n. CB/164211 del 05/12/2025, prot. n. CB/164437 del 05/12/2025 e prot. n. CB/165537 del 10/12/2025)”; -della nota prot. CB/165604/2025 del 10/12/2025; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 36 del 29/12/2025; -della Deliberazione della Giunta del Municipio n. 2 del 21/01/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -della nota prot. VB/15872 del 26/02/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -di ogni altro atto, parere, nota sconosciuti ai ricorrenti ed a questi ostativi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di delocalizzazione temporanea dei posteggi a rotazione per la categoria della rotazione battitore piazzista da Via Alberto Ferrero a Piazza Mancini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che disponeva la delocalizzazione dei posteggi a rotazione situati in Via Alberto Ferrero e la loro ricollocazione, fino al 31 dicembre 2026, in Piazza Mancini, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui determinazioni dirigenziali, deliberazioni municipali e capitoline e varie note istruttorie e comunicazioni. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, i ricorrenti hanno contestato la legittimità della delocalizzazione e prospettato un danno derivante dallo spostamento dei posteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Riguardo al fumus boni iuris, ha ritenuto insufficienti i profili di fondatezza, valorizzando il coinvolgimento della parte ricorrente nella fase procedimentale e rilevando che il provvedimento impugnato espone adeguatamente e in modo non illogico le ragioni della delocalizzazione e l'adeguatezza della nuova sede. Quanto al periculum in mora, il danno prospettato è stato ritenuto non irreparabile, anche perché la delocalizzazione in Piazza Mancini è temporanea e prevista fino al 31 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti insussistenti in misura sufficiente per concedere la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insufficiente quando l'amministrazione ha coinvolto l'interessato nel procedimento e il provvedimento impugnato espone adeguatamente e senza illogicità le ragioni della scelta amministrativa e l'adeguatezza della soluzione adottata.
- La temporaneità della misura amministrativa, quando ne delimita gli effetti entro un termine determinato, può escludere la natura irreparabile del danno prospettato ai fini della tutela cautelare.
- La sospensione cautelare di un provvedimento richiede la concorrente presenza di un apprezzabile fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile; l'insufficienza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
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