Sentenza n. 2018/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 17 giugno 2022 con cui il Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela del DCA n. 64 del 16 ottobre 2014, recante il diniego della voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento della struttura sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, contro il riscontro regionale alla propria istanza di autotutela sul DCA n. 64/2014, che aveva negato la voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento per carenza dei requisiti necessari alle prestazioni di ricovero ospedaliero. Il ricorso era articolato in due motivi, espressamente graduati; il testo non ne espone il contenuto analitico. La società sosteneva inoltre che il provvedimento del 2022 avesse natura autonomamente lesiva. La Regione eccepiva invece l’inammissibilità, qualificando la nota come atto meramente confermativo del DCA del 2014.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della Regione e dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare i due motivi di merito. Ha ritenuto che il provvedimento del 2022 non avesse aperto un nuovo procedimento né svolto una nuova istruttoria e ponderazione: le considerazioni sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi della struttura erano una ricapitolazione delle ragioni già poste a fondamento del DCA n. 64/2014, e la Regione aveva dichiarato l’insussistenza delle condizioni per procedere al riesame. Le ulteriori censure prospettate nell’istanza di autotutela, anche relative alla regolarità formale del DCA, non erano state oggetto di una nuova valutazione amministrativa. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente in favore della Regione Calabria e liquidate in € 2.000,00, oltre oneri e spese di legge; compensate con le altre parti.
Massime di principio
- Il rigetto di un’istanza di annullamento in autotutela è, di regola, un atto meramente confermativo non autonomamente impugnabile quando non comporta una nuova attività valutativa; non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di riscontrare l’istanza in modo da consentire la riapertura dei termini per contestare l’atto originario.
- Un atto di conferma è autonomamente impugnabile soltanto quando l’amministrazione svolge e rende riconoscibile una nuova istruttoria e una nuova ponderazione dei fatti e degli interessi, dando conto delle verifiche rinnovate e delle ragioni della decisione.
- La mera ripetizione o riepilogazione delle motivazioni dell’atto originario, anche se inserita in un riscontro motivato all’istanza di autotutela, non dimostra di per sé l’apertura di un nuovo procedimento e va qualificata come conferma impropria.
- La qualificazione come conferma propria richiede una nuova valutazione inequivocabile: il criterio restrittivo tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e impedisce di eludere il termine decadenziale di impugnazione dell’atto originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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