Cassazione Civile, Ordinanza n. 22559/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva fornito protesi acustiche a carico del Servizio sanitario nazionale e che chiedeva anche gli interessi sulla somma dovuta. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e, in appello, aveva ottenuto la revoca del decreto e il riconoscimento del solo capitale con interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo. La fornitrice ricorre per cassazione con tre motivi: 1) sostiene che il rapporto dovesse essere qualificato come transazione commerciale tra impresa e pubblica amministrazione, con applicazione del d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi moratori, deducendo che la sequenza autorizzazione-fornitura-collaudo integrerebbe un contratto con la p.a.; 2) contesta l'esclusione dell'art. 1284, comma 4, c.c., sostenendo che la norma operi autonomamente anche fuori dai rapporti contrattuali e che la motivazione sia apparente; 3) censura la regolazione delle spese, ritenendo ingiustificata la soccombenza posta a suo carico in appello nonostante la fondatezza della pretesa sul capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fornitura di ausili/protesi a carico del SSN non nasce da un contratto, ma da una fattispecie procedimentale tipizzata dal D.M. n. 332/1999, con sequenza di atti amministrativi che solo al termine fanno sorgere il diritto al pagamento; da ciò consegue l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la domanda di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. non risultava specificamente proposta nei gradi di merito ed era quindi tardiva; inoltre ha ricordato che gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. richiedono una specifica domanda. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione/ripartizione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione di legge. Confermata quindi la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231/2002
Non si applica alla fornitura di protesi/ausili a carico del SSN, perché il rapporto non è qualificabile come transazione commerciale ma come esito di una sequenza procedimentale amministrativa tipizzata.
art. 17 r.d. n. 2440/1923
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della fattispecie negoziale; la Corte non accoglie tale impostazione perché esclude a monte la natura contrattuale del rapporto.
D.M. n. 332/1999
Costituisce la disciplina regolamentare autonoma dell'assistenza protesica, articolata in prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo; la fonte del diritto al pagamento è il compimento della sequenza procedimentale.
art. 8-sexies, comma 7, d.lgs. n. 502/1992
Fondamento del potere regolamentare che disciplina modalità di erogazione e remunerazione dell'assistenza protesica.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per escludere l'applicazione del modello degli accordi contrattuali con strutture accreditate, che non coincide con il regime dell'assistenza protesica.
art. 1173 c.c.
Il diritto al pagamento sorge come obbligazione da ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico, non da manifestazione di volontà negoziale.
art. 1284, quarto comma, c.c.
La condanna agli interessi al saggio previsto da questa norma richiede una specifica domanda; non è dovuta d'ufficio e non si estende automaticamente alla richiesta di interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché il motivo è inammissibile e, in ogni caso, la ratio decisoria risulta comprensibile.
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità richiamate nei motivi, ma non idonee a fondare l'accoglimento delle censure proposte.
art. 366 c.p.c.
La Corte richiama la regola di specificità del ricorso: il ricorrente non ha indicato se la domanda ex art. 1284, comma 4, c.c. fosse stata proposta tempestivamente nei gradi di merito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La fornitura di ausili o protesi a carico del Servizio sanitario nazionale non va automaticamente qualificata come rapporto contrattuale: quando la disciplina di settore prevede una sequenza tipizzata di atti amministrativi, il diritto al pagamento nasce dal completamento della procedura e non da un incontro di volontà negoziale.
- Quando il rapporto non è una transazione commerciale, non si applica il regime degli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002, salvo che ricorrano i presupposti specifici del relativo ambito applicativo.
- La domanda di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. richiede una richiesta specifica e tempestiva; essa non può ritenersi implicitamente compresa nella diversa domanda di interessi fondata su altra disciplina.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se colpisce una motivazione non decisiva o diversa da quella posta a base della decisione, è inammissibile.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente ripartizione o compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per violazione di legge.
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