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Circolare

Circolare numero 79 del 22-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quali lavoratori edili rientrano nell’ambito dell’art. 3, comma 4, della legge n. 451/1994 e precisa che, per tali soggetti, la contribuzione figurativa accreditata durante il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità. La disciplina si applica ai lavoratori licenziati tra il 20 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994, purché in possesso dei requisiti richiamati dalla legge n. 223/1991, con estensione senza limiti territoriali all’area in cui è ubicata l’unità produttiva. Per i lavoratori non rientranti in tali fattispecie resta ferma la precedente interpretazione che esclude l’utilità della contribuzione figurativa ai fini della pensione di anzianità.

Utilizzo della contribuzione figurativa per il trattamento speciale di disoccupazione edilizia ex legge n. 451/1994

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e utilità della contribuzione figurativa

La circolare interviene per definire l’ambito applicativo dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451, con particolare riguardo ai lavoratori edili licenziati in specifiche condizioni e all’utilizzo della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Il documento recepisce un chiarimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e coordina tale interpretazione con le precedenti indicazioni amministrative.

Individuazione dei lavoratori interessati

L’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994 riconosce il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai lavoratori edili licenziati a seguito dell’attivazione della procedura di mobilità ex art. 4 della legge n. 223/1991, purché abbiano un’anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato. Ai fini del computo, sono ricompresi anche i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.

Il successivo comma 4 estende ai medesimi lavoratori, nonché ai lavoratori di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 in possesso dei requisiti del comma 3, le disposizioni dell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991. Tale estensione opera per i licenziamenti intervenuti dal 20 gennaio 1994, data di entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato dai decreti-legge 18 marzo 1994, n. 185, e 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge n. 451/1994, fino al 31 dicembre 1994. La norma si applica senza limiti territoriali: rileva dunque qualunque sia l’area del territorio nazionale in cui è ubicata l’unità produttiva.

Lavoratori di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991

La circolare ricorda che rientrano in tale categoria i lavoratori licenziati successivamente a un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, da aziende operanti in aree in cui il CIPI abbia accertato uno stato di grave crisi occupazionale connesso al previsto completamento di impianti industriali o di grandi opere pubbliche. Per essere inclusi, essi devono inoltre:

  • essere stati occupati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di una o più aziende edili operanti nelle aree e nelle attività predette per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi;
  • essere residenti nell’area in cui sono completati i lavori oppure in circoscrizioni con un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

La circolare richiama, per tali profili, le precedenti circolari n. 246 del 17 ottobre 1991, n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994.

Utilità della contribuzione figurativa ai fini pensionistici

Con lettera del 16 novembre 1994, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto che l’art. 3, comma 4, della legge n. 451/1994 abbia inteso estendere ai lavoratori edili in disoccupazione speciale la disciplina della cosiddetta mobilità lunga, istituto finalizzato a sostenere il lavoratore fino al conseguimento del trattamento pensionistico. In tale prospettiva, e considerando la formulazione ampia dell’art. 7, comma 9, della legge n. 223/1991, il Ministero ha ritenuto che la contribuzione figurativa accreditata durante i periodi di mobilità sia utile ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa la pensione di anzianità.

Facendo proprio tale orientamento, la circolare stabilisce che i periodi di accredito figurativo connessi al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 451/1994, devono essere considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità, ma solo per i lavoratori edili che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, indipendentemente dalla collocazione territoriale dell’unità produttiva.

Regime residuale per i casi esclusi

Per i lavoratori non ricompresi nelle fattispecie sopra indicate resta ferma la precedente disciplina amministrativa. La circolare richiama infatti i criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983, secondo cui i contributi figurativi accreditati ai sensi dell’art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Tale orientamento era già stato richiamato dalla circolare n. 635 R.C.V. n. 53595 A.G.O. del 17 novembre 1983.

Punti principali

Ambito dei lavoratori interessati

Vengono individuati i lavoratori edili licenziati nell’ambito di specifiche procedure di integrazione e mobilità, con anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato. La circolare richiama anche i lavoratori di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, che devono essere stati occupati senza soluzione di continuità per almeno 18 mesi e soddisfare i requisiti territoriali previsti dalla norma.

Estensione delle disposizioni della mobilità lunga

Per i lavoratori indicati, licenziati da imprese edili tra il 20 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991, senza i limiti territoriali previsti da tale articolo e quindi a prescindere dall’ubicazione dell’unità produttiva nel territorio nazionale.

Contribuzione figurativa e pensione di anzianità

Sulla base del parere del Ministero del Lavoro, la circolare afferma che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 451/1994, deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in coerenza con la finalità di sostegno fino al pensionamento propria della cosiddetta mobilità lunga.

Esclusione dei casi non ricompresi

Per i lavoratori che non rientrano nelle fattispecie richiamate continuano ad applicarsi i criteri già stabiliti in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, secondo cui i contributi figurativi accreditati per i periodi di disoccupazione speciale in edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità.

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