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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14811/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato servizio come Finanziere scelto presso la Guardia di Finanza fino al collocamento in congedo nel febbraio 2008; successivamente era transitato nei ruoli civili del Ministero dell'economia e delle finanze con inquadramento nella 2 area funzionale, fascia retributiva F2. Poiché il trattamento economico pensionabile/percepito presso la Guardia di Finanza era superiore a quello spettante nel nuovo inquadramento, gli era stato riconosciuto un assegno personale annuo lordo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 18 aprile 2002, espressamente previsto come riassorbibile dai futuri miglioramenti contrattuali. Il ricorrente chiedeva però che tale integrazione fosse riconosciuta come assegno non riassorbibile, sotto forma di scatti aggiuntivi di stipendio. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 14, comma 5, L. n. 266/1999 e dell'art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 339/1982, sostenendo che la disciplina speciale richiamerebbe il modello del personale della Polizia di Stato e imporrebbe un assegno ad personam non riassorbibile, con conseguente disapplicazione del D.M. 18 aprile 2002. Con il secondo motivo invocava la giurisprudenza successiva al giudizio d'appello, affermando che il principio generale di riassorbibilità potrebbe essere derogato da norme speciali e che, nel caso di specie, tale deroga sarebbe stata prevista dalla disciplina applicabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ricostruito il quadro normativo distinguendo la disciplina del personale della Polizia di Stato da quella del personale delle Forze armate e della Guardia di Finanza, evidenziando che l'art. 14, comma 5, L. n. 266/1999 rinviava a decreti ministeriali per definire modalità e procedure analoghe, ma non necessariamente identiche, a quelle del d.P.R. n. 339/1982. Per la Guardia di Finanza il D.M. 18 aprile 2002 prevede espressamente che, in caso di trattamento economico inferiore nel nuovo ruolo, la differenza sia attribuita come assegno ad personam "fino al suo riassorbimento" con i successivi aumenti. La Corte ha quindi affermato che il personale militare della Guardia di Finanza che transita nei ruoli civili del Ministero conserva la posizione economica acquisita mediante un assegno ad personam riassorbibile, e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato tali principi. Ha inoltre richiamato il generale principio del pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui il mantenimento del trattamento economico pregresso opera nei limiti della regola del riassorbimento, salvo specifica deroga normativa, non ravvisata nel caso concreto. Il ricorso è stato dunque rigettato; le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e l'assenza di precedenti specifici, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, L. n. 266/1999

    testo originario richiamato in sentenza

    Consente il transito del personale delle Forze armate e della Guardia di finanza nei ruoli civili secondo modalità e procedure analoghe a quelle del d.P.R. n. 339/1982, demandando a decreti ministeriali la disciplina di dettaglio; non impone un'identità di regime tra i diversi corpi.

  • art. 10, comma 4, d.P.R. n. 339/1982

    "la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio"

    È richiamato come disciplina del personale della Polizia di Stato, ma la Corte esclude che sia automaticamente estensibile alla Guardia di Finanza.

  • art. 4, comma 3, D.M. 18 aprile 2002

    "l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam ... fino al suo riassorbimento"

    Per il personale della Guardia di Finanza il trattamento economico eccedente è riconosciuto mediante assegno ad personam riassorbibile, e non mediante scatti aggiuntivi non riassorbibili.

  • art. 2, comma 8, D.M. 18 aprile 2002

    "fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico"

    La Corte lo richiama in via comparativa per evidenziare che anche nella disciplina delle Forze armate il legislatore regolamentare ha previsto un assegno ad personam riassorbibile.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Il mantenimento del trattamento economico collegato allo status pregresso opera nei limiti della regola del riassorbimento, in contemperamento con il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale da un'amministrazione a un'altra, il mantenimento del trattamento economico pregresso può essere assicurato mediante assegno ad personam, ma la sua natura riassorbibile o non riassorbibile dipende dalla specifica disciplina normativa applicabile al singolo settore.
  • La disciplina del transito del personale in diverse amministrazioni pubbliche può essere differenziata in ragione della specialità dei rispettivi ordinamenti; il rinvio a procedure "analoghe" non equivale a piena identità di regime.
  • In mancanza di una espressa deroga normativa, il principio generale nel pubblico impiego contrattualizzato è quello del riassorbimento degli emolumenti accessori o compensativi riconosciuti per garantire la continuità retributiva.
  • La comparazione con discipline di altri corpi o comparti non è sufficiente a fondare un diritto ad un trattamento più favorevole se il testo normativo specifico prevede invece il riassorbimento.
  • Quando la normativa di settore prevede che la differenza retributiva sia attribuita come assegno ad personam "fino al riassorbimento", il dipendente non può pretendere la trasformazione dell'emolumento in scatti stipendiali non riassorbibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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