Ordinanza n. 174/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma il 18 marzo 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato d’ufficio un vizio relativo alla notificazione del ricorso introduttivo: il ricorso era stato notificato direttamente all’indirizzo PEC della Prefettura di Parma, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. Poiché l’amministrazione statale che ha emanato l’atto deve essere evocata in giudizio mediante notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, la notificazione è stata ritenuta nulla. La Prefettura non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali contro il decreto di espulsione né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la notificazione diretta alla PEC della Prefettura, non riconducibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, fosse nulla e non inesistente, quindi sanabile. Poiché la destinataria non si era costituita, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e un ulteriore termine perentorio di cinque giorni per depositare la prova della rinnovazione. Ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 3 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, a pena di inammissibilità.
art. 41, comma 3, c.p.a.
Richiama, per le amministrazioni dello Stato, le modalità di notificazione presso l’Avvocatura dello Stato previste dalla disciplina erariale.
art. 11, commi 1 e 3, R.D. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto; la notificazione eseguita altrove è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si costituisce e la nullità è sanabile, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; la rinnovazione impedisce la maturazione di decadenze.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, la cui trattazione è stata rinviata dal TAR.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
È richiamata per la formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. relativa alla rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi contro un provvedimento emanato da un’amministrazione statale, il ricorso introduttivo deve essere notificato presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto; la notificazione diretta all’ufficio dell’amministrazione, anche se effettuata mediante PEC, non soddisfa tale requisito.
- La notificazione eseguita direttamente all’amministrazione statale, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, è nulla e non inesistente quando consenta comunque di individuare il destinatario e il collegamento con il giudizio; la nullità è pertanto regolarizzabile mediante rinnovazione.
- Se la notificazione del ricorso è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione effettuata nei termini impedisce ogni decadenza.
Come è indicizzato
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