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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-436/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019. — Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Istituzione di un dazio antidumping definitivo su taluni prodotti originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) – Valore normale – Determinazione sulla base del prezzo in un paese terzo ad economia di mercato – Scelta di un appropriato paese terzo – Paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta – Adeguamenti. — Causa C-436/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da Shanxi Taigang Stainless Steel contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il dazio antidumping definitivo sui suoi prodotti. In tema di scelta del paese di riferimento, la Corte ribadisce che la Commissione conserva un ampio margine discrezionale e può confrontare più paesi, anche se uno di essi è oggetto della stessa inchiesta. Respinge anche la censura sugli adeguamenti del valore normale, ritenendola inoperante perché non scalfisce la constatazione del Tribunale circa l’assenza di elementi idonei a provare che i fattori invocati fossero realmente di mercato.

Impugnazione in materia antidumping: scelta del paese di riferimento ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e limiti agli adeguamenti del valore normale per differenze nel processo produttivo e nell’accesso alle materie prime.

La questione giuridica

Se, ai fini della determinazione del valore normale per importazioni da un paese non retto da economia di mercato, la Commissione fosse obbligata a scegliere come paese di riferimento un paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta quando tale paese esiste; e se, in tale ipotesi, fosse possibile operare adeguamenti del valore normale in funzione di differenze nel processo di produzione e nell’accesso alle materie prime constatate nel paese esportatore non retto da economia di mercato.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nella determinazione del valore normale per importazioni da paesi non retti da economia di mercato, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base non impone di utilizzare automaticamente il paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta solo perché esiste: la Commissione deve invece effettuare una valutazione comparativa, tra tutte le soluzioni possibili, scegliendo il paese di riferimento più appropriato e quello in cui il prezzo del prodotto simile si forma in circostanze il più possibile comparabili a quelle del paese esportatore. Inoltre, in assenza di elementi che dimostrino che i fattori invocati derivano dalle forze di mercato e non da distorsioni tipiche di un’economia non di mercato, il Tribunale poteva escludere gli adeguamenti richiesti per differenze nel processo produttivo e nell’accesso alle materie prime; il ricorso è pertanto integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione antidumping: scelta del paese di riferimento e adeguamenti del valore normale

La Corte di giustizia, Decima Sezione, decide un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, relativo a dazi antidumping definitivi su prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, impresa cinese produttrice ed esportatrice di acciaio inossidabile. La Commissione europea è la convenuta in impugnazione; Eurofer è intervenuta in primo grado a sostegno della Commissione. L’inchiesta antidumping era stata aperta su denuncia di Eurofer e aveva condotto, prima, a un dazio provvisorio del 24,3% e poi al dazio definitivo del 24,4% sulla ricorrente.

Normativa rilevante

La pronuncia ruota attorno all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009, che disciplina la determinazione del valore normale per importazioni da paesi non retti da economia di mercato tramite il metodo del paese di riferimento. Sono rilevanti anche l’articolo 2, paragrafo 10, sul confronto equo e sugli adeguamenti, e, nel terzo motivo del ricorso originario, l’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, sul pregiudizio e sul nesso causale.

Primo motivo: paese di riferimento oggetto della stessa inchiesta

La ricorrente sosteneva che, poiché Taiwan era un paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta, la Commissione fosse obbligata a utilizzarlo come paese di riferimento, salvo una motivazione specifica di inadeguatezza. La Corte respinge questa lettura.

La Corte ricorda che:

  • la scelta del paese di riferimento rientra nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni in materia di politica commerciale comune;
  • la selezione deve avvenire tenendo conto di tutte le informazioni attendibili disponibili;
  • le istituzioni devono cercare, tra le alternative possibili, il paese nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze il più possibile comparabili a quelle del paese esportatore.

Secondo la Corte, la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, non impone un obbligo automatico di scegliere il paese oggetto della stessa inchiesta. Essa impone piuttosto di tenerne debitamente conto tra le opzioni possibili e di verificarne l’appropriatezza, senza escludere un’analisi comparativa con altri paesi, come gli Stati Uniti nel caso concreto. La Corte richiama anche la genesi della disposizione, osservando che il legislatore non aveva inteso trasformare tale paese in una scelta obbligata.

Secondo motivo: adeguamenti per differenze produttive e accesso alle materie prime

Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui non era possibile procedere, nella determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), ad adeguamenti per differenze nel processo di produzione e nell’accesso alle materie prime constatate in Cina.

La Corte respinge il motivo come inoperante. Essa osserva che il Tribunale aveva fondato la sua conclusione sulla constatazione in fatto, non specificamente censurata dalla ricorrente, che non risultavano elementi idonei a dimostrare che l’approvvigionamento di nichel o il processo produttivo non fossero influenzati da parametri estranei alle forze di mercato. Poiché la ricorrente non aveva contestato tale accertamento né dedotto snaturamento, la censura non poteva condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

Esito del giudizio e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione degli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Shanxi Taigang Stainless Steel alle spese, su domanda della Commissione e di Eurofer.

Principio affermato

In materia antidumping, la Commissione non è vincolata a scegliere automaticamente come paese di riferimento un paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta; deve invece svolgere una valutazione comparativa delle opzioni disponibili, nell’ambito del proprio potere discrezionale, per individuare il paese più appropriato. Gli adeguamenti del valore normale per differenze produttive possono essere esclusi se non è dimostrato che essi riguardano fattori realmente derivanti dalle forze di mercato e non da distorsioni proprie di un’economia non di mercato.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commerciale comunedazio doganalecontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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