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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2002 emesso a seguito di p.v.c., con contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di prodotti di telefonia. Le riprese riguardavano, oltre all’indebita detrazione IVA, la mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, l’omessa presentazione di modelli INTRASTAT, l’indebito utilizzo del plafond per acquisti in sospensione d’imposta, l’infedeltà della dichiarazione IVA, l’illegittima deduzione di costi ai fini IRPEG e le conseguenze in termini di IRAP. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché non risultava provata la partecipazione consapevole alla frode carosello; la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e per rinvio per relationem alla sentenza di primo grado in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme IVA e dei principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per errata individuazione del riparto dell’onere della prova e per avere richiesto una prova di piena consapevolezza/partecipazione fattiva alla frode; 3) travisamento della prova; 4) omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello non apparente e conforme al minimo costituzionale, anche perché il giudice tributario non si era limitato a un rinvio meramente acritico alla decisione di primo grado ma aveva ricostruito il quadro indiziario e tratto una propria conclusione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che, nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente e dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La CTR aveva invece richiesto una prova più intensa, riferita alla partecipazione consapevole alla frode carosello, errando sul contenuto della prova dell’elemento soggettivo. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come norma di denuncia della nullità della sentenza per vizio di motivazione/processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per la censura di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi e per il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve essere idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA, nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina IVA applicabile alle riprese fiscali.

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni semplici per provare la frode e la consapevolezza del cessionario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 12 delle preleggi

    viene richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio letterale e sistematico.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà del fornitore e, soprattutto, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza esigibile in ragione della propria qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • Una volta fornita dall’Ufficio tale prova presuntiva basata su elementi oggettivi e specifici, incombe sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé sufficienti, per vincere la pretesa, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem non è nulla se, pur richiamando altro atto o sentenza, la decisione rende comunque percepibile il ragionamento del giudice e consente di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della statuizione.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione si riduce al minimo costituzionale: sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • La valutazione degli indizi ai fini delle presunzioni semplici deve essere complessiva e non atomistica: la gravità, precisione e concordanza emergono dal loro esame coordinato, in cui ciascun indizio si rafforza con gli altri in una lettura unitaria del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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