Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Salerno che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP, aveva disposto gli arresti domiciliari (in luogo della custodia cautelare in carcere) nei confronti di Viviani. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di usura (artt. 110, 644 commi I-II-III in relazione ai nn. 3 e 4, e 416 bis.1 c.p., capo 9): lamentava l'inattendibilità intrinseca del racconto della persona offesa Mastrantuoni (indicato come contraddetto da emergenze processuali), il travisamento delle prove, la valutazione superficiale del compendio probatorio e la mancata prova di un contegno minaccioso assimilabile a comportamento di soggetto affiliato al clan; contestava inoltre discrepanze temporali e valutazioni su capitale, tassi e durata del prestito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione di merito della provenienza e della forza probatoria degli elementi indiziari, materia non ricompresa nel sindacato di legittimità salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che, nella fase cautelare, è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (standard meno rigoroso rispetto al giudizio di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p.) e ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del giudice del riesame. La decisione ha valorizzato il racconto della persona offesa ritenuto attendibile, la positiva identificazione fotografica di Viviani e riscontri nelle intercettazioni collegate al coindagato Della Corte. Per questi motivi le censure del ricorrente sono state dichiarate manifestamente infondate. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Richiamata quale norma di riferimento per le conclusioni scritte prodotte dal Sostituto Procuratore Generale; non influenza il merito sulla valutazione degli indizi ma regola il procedimento di deduzione delle conclusioni.

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce il criterio per l'adozione delle misure cautelari: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; la Corte sottolinea che tale nozione ha un livello probatorio meno rigoroso rispetto al giudizio di merito basato sull'art. 192 c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    commi terzo e quarto richiamati dall'art. 273 c.p.p.; comma secondo non applicato

    La Corte precisa che, nella fase cautelare, non si applica il criterio più stringente del comma 2 (che richiede indizi precisi e concordanti) ma i commi richiamati consentono una valutazione meno rigorosa degli indizi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per gli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e la liquidazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende per la colpa del ricorrente.

  • artt. 110, 644 commi I, II, III e 416 bis.1 c.p.

    Norme del codice penale che costituiscono i reati contestati (parte in contestazione nel capo 9): la Corte non entra nel merito della prova piena, ma valuta che gli elementi indiziari erano sufficienti per sostenere la misura cautelare.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il Collegio non riesamina i fatti né può adottare una diversa ricostruzione del compendio probatorio: il sindacato è limitato a questioni di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; tale standard è meno stringente rispetto a quello richiesto per la prova nel giudizio di merito (art. 192 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono integrare, da sole o con altri elementi, i gravi indizi di colpevolezza; non è sempre necessaria la presenza di riscontri oggettivi esterni se la narrazione risulta complessivamente attendibile e coerente.
  • Controdeduzioni difensive basate su discrepanze temporali o su incertezze quantitative (es. entità del prestito, tassi) non compromettono automaticamente la valutazione degli indizi se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica che considera tali elementi nel loro complesso.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari occorre denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; la mera divergenza interpretativa o la richiesta di rivalutazione dei fatti è inammissibile.
  • La presentazione di un ricorso infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento a Cassa delle Ammende) se la Corte ne rileva profili di colpa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.