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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una proprietaria di terreno nei confronti di un Comune, con chiamata in garanzia dell'impresa che aveva eseguito i lavori, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva di un fondo e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto ex art. 2947 c.c. In appello la Corte territoriale ha dichiarato nulla la decisione di primo grado per la mancata interruzione del processo conseguente alla morte dell'unico difensore dell'impresa chiamata in causa, ha deciso nel merito e ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa, nonché la manleva verso l'impresa stessa. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado per carenza di riferimenti alle parti e alle conclusioni ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 112 e 301 c.p.c. per avere la Corte d'appello convertito la nullità in motivo di impugnazione e deciso nel merito; 4) violazione dell'art. 2947 c.c. e omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale, assumendo che l'occupazione sine titulo e il danno non fossero imputabili all'impresa per il periodo successivo alla consegna delle aree; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'appaltatore, avendo ricevuto le aree dal Comune e confidando nella procedura espropriativa, non potesse essere ritenuto responsabile. Nel ricorso incidentale la proprietaria ha lamentato che la Corte d'appello non avesse riconosciuto il risarcimento anche per il mancato godimento del fondo per l'intero periodo dell'occupazione illegittima, nonostante avesse qualificato l'occupazione come illecito permanente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali: i primi due per difetto di autosufficienza e mancata specifica riproduzione degli atti processuali e delle censure; il terzo perché la morte dell'unico procuratore determina l'immediata interruzione del giudizio e la Corte d'appello, rilevata la nullità, poteva decidere nel merito con motivazione autonoma; il quarto per novità della censura e difetto di indicazione della deduzione nei gradi di merito; il quinto in parte inammissibile perché prospettato per la prima volta in cassazione e in parte infondato quanto all'utilizzo delle prove del primo grado, che il giudice d'appello può valutare autonomamente quando non rimetta la causa al primo giudice. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la censura sul mancato riconoscimento del danno da perdita di godimento non risultava correttamente supportata dalla riproduzione delle conclusioni e quindi non consentiva di verificare l'omessa pronuncia. Le spese tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale sono state compensate, mentre entrambi sono stati condannati a rifondere le spese di cassazione al Comune di Lipari.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere indicazione specifica delle parti della sentenza impugnata, delle modifiche richieste e delle circostanze poste a fondamento delle censure; la deduzione della sua genericità deve però essere specificamente e autosufficientemente illustrata in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è denunciabile solo se la questione o l'eccezione siano riprodotte in modo puntuale e siano state effettivamente devolute al giudice di merito; non può essere prospettata in modo generico o per questioni nuove.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado per difetto di indicazione delle parti o della motivazione deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente; la mera affermazione di nullità non basta.

  • art. 301 c.p.c.

    La morte dell'unico difensore della parte costituita determina l'immediata e automatica interruzione del giudizio, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte delle altre parti o del giudice.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    La nullità derivante da mancata interruzione del processo non rientra nei casi di rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve trattenere la causa e decidere nel merito.

  • art. 2947 c.c.

    La prescrizione quinquennale del risarcimento del danno è invocabile solo se la relativa questione sia stata dedotta e specificamente allegata nei gradi di merito; altrimenti la censura è nuova e inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana dell'appaltatore non può essere esaminata in cassazione se la relativa questione richiede nuovi accertamenti di fatto non compiuti nel merito.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere il diritto al pieno godimento del bene e al ristoro della sua lesione in caso di occupazione illegittima.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve consentire l'esatta individuazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, indicando contenuto e collocazione processuale; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso che cumulano violazione di legge, nullità e vizio motivazionale devono comunque rispettare i relativi oneri di specificità e autosufficienza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su error in procedendo o su omessa pronuncia, la parte deve trascrivere o comunque indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, la loro collocazione nei fascicoli e il contenuto delle specifiche eccezioni o conclusioni devolute al giudice di merito; in difetto il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che la questione sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito in termini chiari e specifici; la censura non può essere introdotta per la prima volta in cassazione né formulata in modo generico.
  • La morte dell'unico procuratore della parte costituita determina l'interruzione automatica del processo; se il giudice d'appello rileva tale nullità, deve decidere nel merito con motivazione autonoma, senza dover rimettere la causa al primo giudice salvo i casi tipizzati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
  • La nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del processo si converte in motivo di impugnazione: la parte non può invocarne gli effetti per ottenere esiti processuali diversi da quelli previsti dalla legge, come un'estinzione parziale non contemplata dalla disciplina.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove di diritto quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito istruttorio né di introdurre documenti nuovi.
  • Quando il giudice d'appello decide nel merito dopo aver dichiarato nulla la sentenza di primo grado per mancata interruzione, può avvalersi del materiale istruttorio già acquisito, purché lo valuti in modo autonomo e senza mero rinvio alla motivazione del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàResponsabilità della PA
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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