Cassazione Penale, Sentenza n. 25362/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato che aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale per espiare una pena detentiva residua pari a 1 anno, 9 mesi e 18 giorni di reclusione per reati contro la persona e l'integrità fisica commessi in ambito familiare. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la commissione, in epoca recente, di un ulteriore fatto-reato gravissimo (omicidio), poi definito con proscioglimento per incapacità di intendere e di volere e con applicazione di una misura di sicurezza della libertà vigilata, valorizzandolo come indice di pericolosità attuale e accentuata non compatibile con la misura alternativa. Il ricorrente ha impugnato deducendo: 1) vizio di motivazione, perché il nuovo reato non potrebbe essere usato contro di lui in termini di rimprovero di colpevolezza, essendo stato prosciolto per incapacità di intendere e di volere; 2) ulteriore vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe preteso un percorso di resipiscenza incompatibile con la sua patologia psichiatrica e, comunque, in contrasto con la relazione dell'assistente sociale che evidenziava consapevolezza della malattia e rammarico per il danno arrecato alla moglie; 3) omesso o erroneo apprezzamento della relazione dei servizi sociali, che formulava una prognosi positiva sull'esecuzione della misura in ragione del miglioramento dello stato psichico. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non confrontato con la ratio dell'ordinanza, poiché il Tribunale non aveva valorizzato il nuovo fatto sotto il profilo della colpevolezza, ma come indice di pericolosità sociale e rischio di recidiva. Ha aggiunto che tale valutazione è coerente con l'art. 47 ord. pen., che subordina l'affidamento in prova alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e alla finalità rieducativa della misura; la successiva applicazione di una misura di sicurezza nel procedimento per l'omicidio rafforzava, e non smentiva, il giudizio di pericolosità attuale. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il riconoscimento dell'utilità di un percorso riabilitativo non esclude la contemporanea valutazione di pericolosità tale da imporre una modalità esecutiva più sicura rispetto all'affidamento in prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava un passaggio non decisivo della motivazione e sostanzialmente reiterava la doglianza sulla contraddittorietà. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
L'affidamento in prova può essere concesso solo se la misura assicura la prevenzione del rischio di recidiva e contribuisce alla rieducazione del condannato.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza può valorizzare anche fatti-reato recenti diversi da quelli oggetto della pena in espiazione non per attribuire una colpevolezza, ma come indice della pericolosità attuale e del rischio di recidiva.
- La valutazione di pericolosità non è incompatibile con il riconoscimento dell'utilità di un percorso terapeutico o riabilitativo in corso; può invece condurre a ritenere necessario che tale percorso prosegua con modalità esecutive più contenitive sotto il profilo della sicurezza.
- Il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere non impedisce che il fatto, se recentissimo e seguito dall'applicazione di una misura di sicurezza, sia considerato dal giudice dell'esecuzione come elemento sintomatico di pericolosità sociale attuale.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata e si limiti a prospettare una diversa lettura delle risultanze, senza incidere sul nucleo argomentativo posto a base del provvedimento.
- La relazione dei servizi sociali non vincola il giudice di sorveglianza quando la prognosi complessiva sulla pericolosità e sul rischio di recidiva sia negativamente orientata da altri elementi significativi del caso concreto.
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