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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15575/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi asseritamente maturati per un incarico di supporto al responsabile unico del procedimento relativo a opere ospedaliere finanziate ex art. 20 L. 67/1988. L'azienda ospedaliera aveva proposto opposizione. Nel corso del giudizio di opposizione il tribunale aveva emesso ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., riconoscendo solo una parte della somma richiesta e revocando il decreto ingiuntivo, con successiva declaratoria di estinzione del giudizio. Il professionista aveva quindi appellato il provvedimento, sostenendo di avere interesse a contestare la parte della decisione che gli negava il credito residuo. La corte d'appello aveva invece dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che l'appellante fosse totalmente vittorioso e che, non essendo stata impugnata l'ordinanza di estinzione ex art. 308 c.p.c., il giudizio fosse definitivamente concluso. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 186-quater, 339 e 100 c.p.c. e degli artt. 24 e 25 Cost. per avere negato l'interesse ad impugnare; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle reali censure dell'appello; vizio di motivazione per avere la corte territoriale fondato la declaratoria di inammissibilità su argomentazioni illogiche e contraddittorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, trattandoli unitariamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., quando definisce il giudizio su alcuni capi della domanda e la parte intimata non chiede la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; pertanto la parte rimasta parzialmente soccombente ha interesse a impugnarla per far valere il credito residuo. Nel caso concreto il professionista non era "totalmente vittorioso", perché il tribunale aveva accolto la domanda solo nei limiti di euro 467.835,30, implicitamente rigettando il resto della pretesa. Di conseguenza la corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    l'ordinanza post-istruttoria può acquistare efficacia di sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio se il processo si estingue e la parte intimata non chiede, entro il termine previsto, la pronuncia della sentenza; in tal caso è impugnabile dalla parte che vi abbia interesse

  • art. 339 c.p.c.

    il provvedimento che ha valore di sentenza definitiva è soggetto a impugnazione

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare sussiste per la parte che sia rimasta soccombente, anche solo parzialmente

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle censure effettivamente proposte, senza ometterne l'esame

  • art. 308 c.p.c.

    l'omessa impugnazione dell'ordinanza di estinzione non preclude, nel caso di specie, la valutazione dell'interesse ad impugnare il provvedimento che ha definito il merito nei limiti sopra indicati

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa e dell'interesse a impugnare

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., quando definisce il giudizio su alcuni capi della domanda e non viene richiesta la pronuncia della sentenza dalla parte legittimata, ha effetti sostanzialmente equiparabili a una sentenza definitiva sull'intero oggetto della controversia.
  • La parte che ottenga solo parziale accoglimento della domanda non può essere considerata totalmente vittoriosa: conserva interesse ad impugnare la decisione per conseguire la residua quota di credito non riconosciuta.
  • Se il provvedimento anticipatorio rigetta implicitamente una parte della domanda, la relativa statuizione deve essere impugnata per evitare il passaggio in giudicato.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione quando l'appellante censuri proprio la parte a sé sfavorevole del provvedimento, dovendo invece esaminare il merito dei capi non integralmente decisi.
  • La mancata richiesta di pronuncia della sentenza da parte dell'intimato, nei casi previsti dall'art. 186-quater c.p.c., vale come acquiescenza all'ordinanza e impedisce la prosecuzione del giudizio di primo grado verso una sentenza ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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