Cassazione Penale, Sentenza n. 15889/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Si impugnava il decreto di conferma, da parte della Corte d'appello, di misure di prevenzione personali e patrimoniali (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, e confisca di beni e della societa' "Villa Arangea") in riferimento all'accertata pericolosita' qualificata di Antonino Nicolò e alla contestata intestazione fittizia di quote societarie. I ricorrenti denunciavano vizi di motivazione: in particolare l'eccessiva rely su fatti del 2014 (vicenda del "bar Malavenda") senza adeguata ricostruzione del periodo successivo alla scarcerazione del 2005 e senza spiegare in che modo la quiescenza del prevenuto dopo gli attentati dovesse essere interpretata come adesione stabile all'associazione mafiosa; la mancata ricostruzione storica e patrimoniale della societa' "Villa Arangea" (origini dal 1981/1996) e del nesso temporale/causale tra i redditi dichiarati e gli investimenti; e carenze argomentative nel ritenere la disponibilita' indiretta dei beni a favore del prevenuto rispetto ai terzi intestatari (figli, coniuge). Il Procuratore generale, invece, chiedeva annullamento in relazione alla scarcerazione/ammissione di Martino contestando che la Corte d'appello avesse sottovalutato gli effetti permanenti dell'intestazione fittizia e la natura 'mafiosa' dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, in gran parte, i ricorsi dei privati (Antonino Nicolò e i terzi interessati Alessandro e Demetrio, nonché rilevata fondatezza delle doglianze di Anna Rosa Martino) e ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente a tali posizioni, disponendo il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ha invece rigettato il ricorso del Procuratore generale nei confronti di Anna Rosa Martino. In pratica: per Antonino e per i terzi intestatari la confisca e le statuizioni patrimoniali devono essere riesaminate a seguito di motivazione integrata e verifica del nesso di illecito tra patrimonio e redditi; per Martino il ricorso del PG e' rigettato e la conferma dell'assenza dei presupposti per una autonoma misura patrimoniale e' stata ritenuta fondata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
Art. 4 (definizione di 'appartenenza' alla associazione mafiosa) e art. 16, 24 sono richiamati per differenziare l'appartenenza penale dalla condizione di pericolosità ai fini delle misure di prevenzione; la confisca (art. 24) puo' essere disposta quando il patrimonio risulti sproporzionato rispetto ai redditi e non giustificabile, ma il giudice deve motivare la ricostruzione storica dei singoli acquisti e il nesso di derivazione.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevato come parametro per valutare pregresse condanne o responsabilita' mafiose: la presenza di condanne pregresse e d'indicazioni di vicinanza mafiosa puo' integrare la pericolosita' ma non automatizza la misura di prevenzione; la diversa 'grammatica probatoria' tra penale e prevenzione consente di usare fatti penali anche se conclusi con assoluzione, salvo che il giudice penale abbia negato ontologicamente il fatto.
art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia)
Contestazione utilizzata per ricondurre operazioni di trasferimento di quote societarie a schermature: tuttavia l'accertamento penale di estinzione o prescrizione non esclude automaticamente la valutazione in sede di prevenzione; occorre valutare gli effetti permanenti dell'intestazione e la documentazione storica dell'acquisizione.
Principio giurisprudenziale (Sezioni Unite, orientamenti di legittimità)
La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Gattuso e successive pronunce) delimita il concetto di 'appartenenza' ai fini di prevenzione: comprende condotte anche isolate funzionali agli scopi associativi ma esclude mera contiguità; inoltre una sentenza penale assolutoria non impedisce sempre l'utilizzo dei medesimi fatti in sede di prevenzione, salvo che il giudice penale abbia escluso l'esistenza ontologica del fatto.
Corte costituzionale, sent. n.24/2019 (richiamata in motivazione)
Conferma che il parametro della sproporzione patrimoniale e' una semplificazione probatoria funzionale a presumere l'origine illecita dei beni se connessa alla pregressa condizione di pericolosità; comunque serve ricostruzione storica per singolo acquisto.
Massime di principio
- La valutazione della 'pericolosità esistenziale' in materia di misure di prevenzione richiede motivazione puntuale sul nesso temporale e fattuale tra la pregressa adesione a consorterie mafiose e gli atti recenti: non e' sufficiente richiamare singoli episodi isolati senza spiegare la continuità causale.
- Gli elementi emersi in procedimenti penali (anche se conclusi con assoluzione o prescrizione) possono essere utilizzati nel procedimento di prevenzione, ma il giudice della prevenzione deve spiegare perché la diversa valutazione penale non esclude la persistenza del pericolo; se il giudice penale ha escluso ontologicamente il fatto, non puo' essere riutilizzato.
- Per disporre la confisca di aziende o imprese occorre accertare se e quando il ciclo aziendale sia stato 'inquinato' da metodi mafiosi: va ricostruita la storia dell'impresa, l'origine delle provviste al momento degli acquisti e gli eventuali incrementi riconducibili a vantaggi illeciti.
- La sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi e' un indice legittimo per presumere origine illecita, ma il giudice deve svolgere la ricostruzione storica dei singoli acquisti e non limitarsi ad affermazioni generiche; la posizione dei terzi intestatari richiede un'analisi specifica e non una inversione dell'onere probatorio.
- La motivazione dei provvedimenti di prevenzione deve essere concreta e non 'apparente': ogni elemento centrale (ad es. disponibilita' indiretta di beni, fittizieta' di intestazioni, nesso tra attentati/cedimenti e appartenenza mafiosa) va esplicitamente affrontato e collegato alle conclusioni.
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