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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06852/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione. I motivi: (1) nullità delle sentenze per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza dell'8/3/2023; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza degli elementi probatori: la condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali di Maria Loria acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e sul riconoscimento fotografico, senza ulteriori elementi di conferma, con richiamo ai principi dell'art. 6 CEDU e alla giurisprudenza di legittimità; (3) censura per il diniego delle attenuanti (artt. 62, n.4 e 62-bis cod. pen.) e per la durezza della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel motivo relativo alla insufficienza e al vizio motivazionale in ordine alle dichiarazioni predibattimentali. Ha rigettato il primo motivo sul legittimo impedimento (perché la nomina di un sostituto è discrezionale del difensore e perché nell'udienza mancata non si svolse attività istruttoria rilevante) e ha ritenuto assorbito il terzo motivo sulle attenuanti. Ha annullato la sentenza della Corte di appello per carenza motivazionale circa le "garanzie procedurali compensative" richieste dalla giurisprudenza europea e di legittimità quando la condanna si fonda su dichiarazioni non resse dal contraddittorio, e ha rinviato il giudizio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese in fase di indagini possono essere acquisite al dibattimento se il dichiarante è irreperibile o impossibilitato; tuttavia non possono costituire in modo esclusivo o determinante la base della condanna senza che sussistano adeguate garanzie procedurali compensative.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Il vizio di un atto processuale ha efficacia sulla sentenza solo se sussiste il requisito della dipendenza; nel caso di udienza senza attività istruttoria rilevante, la nullità degli atti non incide sulla sentenza.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nomina di difensore d'ufficio; il provvedimento evidenzia che la scelta di un sostituto è discrezionale del difensore di fiducia e non sindacabile dal cliente.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un equo processo; la Corte EDU ammette condanne basate su dichiarazioni unilaterali solo se il sacrificio del diritto di difesa è bilanciato da adeguate garanzie procedurali complessive.

  • artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva/programma di riduzione della pena; nel caso concreto il relativo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione sulla prova.

  • art. 611 cod. proc. pen. (testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022)

    Richiamato per motivare il rito cameralizio applicato al ricorso presentato dopo il 30/6/2024; conferma la procedura di trattazione in camera di consiglio.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Menziionato come fonte della riscrittura dell'art. 611 c.p.p.; contestualizza la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate in dibattimento, ma se rappresentano la prova esclusiva o determinante per la condanna il giudice deve verificare e motivare la presenza di garanzie procedurali compensative (es.: imprevedibilità dell'assenza del teste, modalità di raccolta, accertamento della credibilità, compatibilità con altri elementi di contesto).
  • La giurisprudenza della Corte EDU (Al-Khawaja, Schatschaschwili) consente flessibilità rispetto al divieto assoluto di condanne fondate su dichiarazioni non contraddette, a condizione che l'equità complessiva del processo non risulti compromessa; il giudice nazionale deve esplicitare tale bilanciamento.
  • Il riconoscimento fotografico va valutato criticamente: occorre esaminare le modalità di svolgimento per escludere suggestività e verificarne il valore confermativo in relazione ad altri elementi probatori; non può di regola supplire da solo all'assenza di altre conferme probatorie solide.
  • Sull'impedimento del difensore, la nomina di un sostituto è scelta tecnico-professionale del difensore e il cliente non può impedire tale scelta salvo revoca del mandato; se nell'udienza mancata non si è svolta attività istruttoria rilevante, la mancata presenza del difensore di fiducia non comporta automaticamente nullità idonea a compromettere la sentenza.
  • Se la motivazione del giudice di merito omette di esaminare questioni cardinali (p.es. l'esistenza di garanzie compensative per l'uso di dichiarazioni predibattimentali), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, con indicazione degli aspetti da valutare.

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