Cassazione Penale, Sentenza n. 32542/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. I motivi dedotti erano: (1) travisamento della prova e omessa motivazione in relazione alla responsabilita concorsuale, in particolare contestando la valutazione del possesso della chiave della cassaforte fondata su dichiarazioni testimoniali (Rossini Patrizia e Rossini Marco); (2) errata qualificazione della condotta come tentata rapina invece che come recesso attivo (art. 56 c.3 c.p.), sostenendo che gli esecutori avevano interrotto per valutazioni di opportunità; (3) omessa motivazione quanto al dolo relativo al porto d'arme in luogo pubblico e alla non applicabilita del concorso anomalo (art. 116 c.p.); (4) omessa motivazione sulle statuizioni civili, in particolare sulla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifestata infondatezza i primi tre motivi: ha ritenuto idonea la motivazione della Corte territoriale circa il possesso della chiave (anche in considerazione delle dichiarazioni di Bettero Gian Daniele), ha escluso il recesso/abbandono volontario alla luce dell'intervento dei Carabinieri e ha ritenuto non applicabile il concorso anomalo poiche la ricorrente forniva informazioni/mezzi a soggetti notoriamente predisposti all'uso della forza. E' stato invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa motivazione sulla quantificazione del danno civile: la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e le statuizioni penali sono rimaste definitive.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (comma 3)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il recesso o l'abbandono dell'azione estinguente il tentativo e' applicabile solo se l'interruzione della condotta dipende da una valutazione volontaria di opportunita o da cause interne alla volonta degli autori; nel caso concreto l'interruzione e' stata causata dall'intervento dei Carabinieri o da cautele adottate dalla vittima, cioe' da cause esterne e imprevedibili, pertanto permane lo stato di tentativo.
art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)
La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina del concorso anomalo quando chi fornisce informazioni o mezzi agisce in favore di soggetti notoriamente inclini all'uso sistematico della violenza e delle armi e dunque e' consapevole del rischio che il contributo renda possibile un'azione violenta; in tali casi sussiste responsabilita penale comune e non una partecipazione 'anomala' attenuata.
Massime di principio
- La valutazione del possesso o della consegna di un mezzo (es. chiave) puo' legittimamente fondarsi anche su dichiarazioni di collaboratori o coimputati se la Corte motiva la loro attendibilita e la coerenza del quadro probatorio.
- Perche l'abbandono dell'azione configuri recesso estintivo (art. 56 c.3 c.p.) la sospensione deve essere dovuta a una scelta volontaria e non a cause esterne imprevedibili come l'intervento delle forze dell'ordine o misure cautelari adottate dalla vittima.
- Il concorso anomalo (art. 116 c.p.) non e' applicabile quando il contributo del soggetto e' fornito a esecutori notoriamente dediti all'uso della violenza: la prevedibilita dell'uso della forza fa rientrare il fatto nel concorso di responsabilita ordinaria.
- Le statuizioni civili pronunciate in sede penale richiedono motivazione specifica circa i criteri di quantificazione del danno; l'omessa motivazione comporta l'annullamento limitato agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.
- In gravami di Cassazione e' essenziale che il ricorrente indichi elementi concreti di travisamento o contraddizione non considerati; censure meramente critiche sulla valutazione della prova saranno difficilmente ammesse se la Corte territoriale ha fornito logica e coerente motivazione.
Testo integrale
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