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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32542/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. I motivi dedotti erano: (1) travisamento della prova e omessa motivazione in relazione alla responsabilita concorsuale, in particolare contestando la valutazione del possesso della chiave della cassaforte fondata su dichiarazioni testimoniali (Rossini Patrizia e Rossini Marco); (2) errata qualificazione della condotta come tentata rapina invece che come recesso attivo (art. 56 c.3 c.p.), sostenendo che gli esecutori avevano interrotto per valutazioni di opportunità; (3) omessa motivazione quanto al dolo relativo al porto d'arme in luogo pubblico e alla non applicabilita del concorso anomalo (art. 116 c.p.); (4) omessa motivazione sulle statuizioni civili, in particolare sulla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifestata infondatezza i primi tre motivi: ha ritenuto idonea la motivazione della Corte territoriale circa il possesso della chiave (anche in considerazione delle dichiarazioni di Bettero Gian Daniele), ha escluso il recesso/abbandono volontario alla luce dell'intervento dei Carabinieri e ha ritenuto non applicabile il concorso anomalo poiche la ricorrente forniva informazioni/mezzi a soggetti notoriamente predisposti all'uso della forza. E' stato invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa motivazione sulla quantificazione del danno civile: la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e le statuizioni penali sono rimaste definitive.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (comma 3)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il recesso o l'abbandono dell'azione estinguente il tentativo e' applicabile solo se l'interruzione della condotta dipende da una valutazione volontaria di opportunita o da cause interne alla volonta degli autori; nel caso concreto l'interruzione e' stata causata dall'intervento dei Carabinieri o da cautele adottate dalla vittima, cioe' da cause esterne e imprevedibili, pertanto permane lo stato di tentativo.

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)

    La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina del concorso anomalo quando chi fornisce informazioni o mezzi agisce in favore di soggetti notoriamente inclini all'uso sistematico della violenza e delle armi e dunque e' consapevole del rischio che il contributo renda possibile un'azione violenta; in tali casi sussiste responsabilita penale comune e non una partecipazione 'anomala' attenuata.

Massime di principio

  • La valutazione del possesso o della consegna di un mezzo (es. chiave) puo' legittimamente fondarsi anche su dichiarazioni di collaboratori o coimputati se la Corte motiva la loro attendibilita e la coerenza del quadro probatorio.
  • Perche l'abbandono dell'azione configuri recesso estintivo (art. 56 c.3 c.p.) la sospensione deve essere dovuta a una scelta volontaria e non a cause esterne imprevedibili come l'intervento delle forze dell'ordine o misure cautelari adottate dalla vittima.
  • Il concorso anomalo (art. 116 c.p.) non e' applicabile quando il contributo del soggetto e' fornito a esecutori notoriamente dediti all'uso della violenza: la prevedibilita dell'uso della forza fa rientrare il fatto nel concorso di responsabilita ordinaria.
  • Le statuizioni civili pronunciate in sede penale richiedono motivazione specifica circa i criteri di quantificazione del danno; l'omessa motivazione comporta l'annullamento limitato agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.
  • In gravami di Cassazione e' essenziale che il ricorrente indichi elementi concreti di travisamento o contraddizione non considerati; censure meramente critiche sulla valutazione della prova saranno difficilmente ammesse se la Corte territoriale ha fornito logica e coerente motivazione.

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