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Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di D.A.SPO., prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202401936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di due anni, esteso a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO notificatogli il 15 novembre 2024, adottato dopo un diverbio con due tifosi della squadra avversaria presso lo stadio, nel contesto del quale era stato indagato per violenza privata. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, dell'art. 7 della legge n. 241/1990, dell'art. 13 Cost. e degli artt. 3 e 5 TUE, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto di essersi limitato a fornire indicazioni ai tifosi ospiti e ha contestato la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della propria pericolosità. Ha inoltre dedotto che, anche ove il diverbio fosse stato ricostruito correttamente, si sarebbe trattato di una discussione non accompagnata da atti violenti idonei a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Infine, ha censurato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio ha anzitutto ribadito che il DASPO è una misura preventiva e cautelare, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, adottabile anche sulla base di condotte che determinino o agevolino situazioni di pericolo, secondo una valutazione prognostica fondata sul criterio del più probabile che non e su elementi gravi, precisi e concordanti. Ha quindi ritenuto infondata la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché le esigenze di celerità e urgenza proprie della misura possono giustificarne l'omissione e, nel caso concreto, l'amministrazione aveva motivato la necessità di un intervento tempestivo per prevenire la reiterazione di condotte analoghe. L'accoglimento è invece derivato dall'insufficiente dimostrazione della dinamica concreta degli accadimenti e dell'effettiva pericolosità del ricorrente. Le immagini di videosorveglianza e gli altri atti non chiarivano le ragioni del diverbio né le parole pronunciate; il diverbio non era degenerato in atti eclatanti, salvo il lancio di birra, del quale non era possibile stabilire se fosse volontario e ingiurioso oppure involontario e dovuto alla concitazione. Anche nell'ipotesi più sfavorevole, i fatti risultavano quindi riconducibili a una mera discussione, inidonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica e non sufficiente a giustificare il DASPO. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Disciplina il DASPO, misura preventiva adottabile per prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva del DASPO.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'incidenza della misura sulla libertà personale; il testo non contiene una specifica autonoma valutazione della disposizione.

  • artt. 3 e 5 TUE

    Richiamati dal ricorrente; il testo non contiene una specifica autonoma valutazione delle disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione penale: può essere adottato indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale e anche quando la condotta non integri un reato, purché sia concretamente idonea a creare o agevolare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi.
  • Il giudizio prognostico alla base del DASPO può fondarsi sul criterio del più probabile che non e su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti; tuttavia, la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza non esonera dall'accertamento adeguato della dinamica concreta dei fatti e dalla motivazione sull'effettiva pericolosità del destinatario.
  • La mera esistenza di un diverbio presso uno stadio, non accompagnato da atti eclatanti o da elementi idonei a dimostrare un pericolo, non è sufficiente a giustificare il DASPO quando gli atti istruttori non consentano di ricostruire le ragioni della lite, le parole pronunciate e la natura volontaria della condotta contestata.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO può essere giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza proprie della funzione preventiva della misura, purché l'amministrazione dia conto della necessità dell'intervento tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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