Cassazione Penale, Sentenza n. 10297/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione della confisca disposta a seguito di sentenza irrevocabile per reato tributario (art. 2, d.lgs. 74/2000). La ricorrente contestava: 1) la mancata riduzione dell'importo oggetto di confisca nonostante avesse già versato parte del debito (ad es. 57.525,78 euro su profitto accertato di 140.806,00 euro) in esito ad adesione/definizione agevolata; 2) la mancata revoca o sospensione della confisca e/o della sua esecuzione in pendenza di un piano rateale regolarmente eseguito; 3) la duplicazione sanzionatoria e violazione del principio di proporzionalità; 4) la errata esclusione della definizione agevolata fra le ipotesi di cui all'art. 12-bis; infine censurava la motivazione dell'ordinanza come contraddittoria o insufficiente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando al giudice dell'esecuzione per verificare l'effettivo e rituale pagamento delle rate indicate dalla ricorrente. La Corte ha qualificato la confisca eseguita come confisca per equivalente e ha svolto un'interpretazione delle disposizioni rilevanti (art. 12-bis, d.lgs. 74/2000, e sua novella ad opera del d.lgs. 14/6/2024, n.87), stabilendo il principio di diritto secondo cui la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita quando il debito tributario è regolarmente in corso di estinzione mediante rateizzazione secondo le modalità dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impegno di pagamento rende la confisca inefficace fino al mancato pagamento e ha motivato che la finalità normativa (incentivare il pagamento) e i principi di ragionevolezza e uguaglianza giustificano il divieto di esecuzione della confisca in presenza di pagamenti regolari. Disposto il rinvio perché il giudice dell'esecuzione verifichi i pagamenti e applichi i principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta
Nella versione previgente (vigente alla irrevocabilità della sentenza) la norma veniva interpretata nel senso che la confisca può essere disposta ma non produce effetti finché il contribuente adempie regolarmente; in caso di inadempimento la confisca opera. La Corte afferma che, anche dopo la novella del 2024, il principio sostanziale che impedisce l'esecuzione della confisca durante la regolare rateizzazione deve mantenersi.
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (modifica art. 12-bis d.lgs. 74/2000)
salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti
La novella limita la facoltà di disporre il sequestro quando il debito è in regolare estinzione; la Corte estende l'effetto anche all'esecuzione della confisca già disposta, ritenendo coerente l'interpretazione che tutela la regolarità dei pagamenti e l'obiettivo di incentivare l'adempimento tributario.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13 e art. 13-bis
Richiamate come quadro normativo che incentiva il pagamento del debito (art.13 causa di non punibilità in certe condizioni) e prevede effetti attenuanti e possibilità di sospensione del processo in caso di regolare pagamento rateale; la Corte utilizza queste norme per argomentare la ratio sistematica che giustifica il divieto di esecuzione della confisca durante la regolare rateizzazione.
Legge delega 9 agosto 2023, n. 111
Richiamata per evidenziare la finalità normativa (incentivare il pagamento dei debiti tributari) che ha orientato le modifiche legislative successive, confermando il principio interpretativo favorevole all'estinzione del debito mediante procedure rateali o conciliative.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (richiamata nella vicenda come possibile procedura di rateizzazione/definizione)
Citata nel ricorso come esempio di procedura di definizione/rateizzazione che, se attuata e rispettata, escluderebbe l'esecuzione della confisca secondo l'interpretazione della Corte.
Massime di principio
- Se il contribuente ha in corso una rateizzazione accettata dall'amministrazione finanziaria e risulta in regola con i pagamenti, la confisca (anche per equivalente) non deve essere eseguita fino a eventuale inadempimento; il giudice deve prima verificare la regolarità dei pagamenti.
- L'impegno formale al pagamento (adesione/definizione agevolata o altra procedura prevista) ha efficacia di sospensione dell'esecutività della confisca: la misura può essere disposta ma non produce effetto fintanto che l'adempimento prosegue regolarmente; in caso di mancato pagamento la confisca riprende efficacia.
- La qualificazione della confisca per equivalente come misura con connotati sanzionatori o recuperatori incide sulla scelta della disposizione applicabile, ma non altera il principio che l'esecuzione non può essere mantenuta se il debito è in regolare estinzione.
- Dopo modifiche legislative successive al giudicato, il giudice deve interpretare le norme in modo coerente con la finalità di incentivare il pagamento (rateale o in adesione) e con i principi di ragionevolezza e uguaglianza; ciò può portare a ostacolare l'esecuzione della confisca in presenza di pagamenti regolari.
- In caso di contestazione, il soggetto deve documentare in modo completo e rituale i pagamenti e l'accoglimento della procedura di definizione; il giudice dell'esecuzione deve verificare la reale situazione dei pagamenti prima di disporre o consentire l'esecuzione della confisca.
- La distinzione tra sequestro (provvedimento preordinato) e confisca (provvedimento terminale) non deve tradursi in una disparità di tutela: se il sequestro non è ammissibile in presenza di rateizzazione regolare, ne consegue che neppure la confisca può essere efficacemente eseguita nelle stesse condizioni.
- Se la rateizzazione viene interrotta o emergono elementi che rendono concreto il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, l'amministrazione o il giudice possono disporre il sequestro e procedere all'esecuzione della confisca.
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