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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35987/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, con riqualificazione del fatto in tentativo, per un furto aggravato commesso ai danni di un esercizio commerciale. Il ricorso era affidato a un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendosi in sostanza che il valore dei beni sottratti fosse modesto e tale da giustificare l'attenuante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'attenuante del danno di speciale tenuità sulla base di un apprezzamento complessivo del danno patrimoniale e del danno criminale, considerando il valore dei beni sottratti, pari a euro 76,40, e la natura della merce, non reputati di valore irrisorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del furto per cui vi è stata condanna, poi riqualificato nella forma tentata.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto, relativa all'esposizione alla pubblica fede.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La Corte ribadisce che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato complessivamente anche in relazione al danno criminale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione dedotto dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudizio non può essere limitato al solo valore economico della res sottratta, ma deve considerare anche il danno criminale nella sua globalità.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio; non è sufficiente un danno semplicemente modesto.
  • Nel valutare la speciale tenuità del danno non rileva la capacità economica della persona offesa di sopportare il pregiudizio.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando mira a ottenere una diversa valutazione di merito già adeguatamente motivata sulla non concedibilità dell'attenuante.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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