Cassazione Penale, Sentenza n. 37255/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce cinque motivi: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione, con rilievo che alcuni atti (denuncia e verbale) erano redatti 'contro ignoti' e non individuavano l'utenza/immobile; 2) travisamento della prova e mancanza di motivazione rispetto alla testimonianza tecnica (Saraceni) e agli accertamenti; 3) mancata motivazione sull'elemento soggettivo del dolo e sulla conoscenza dell'allaccio illecito da parte dell'imputata; 4) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; 5) illegittimità della pena pecuniaria di euro 600,00 rispetto ai limiti di legge (artt. 624 e 69 c.p.) posto che le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto in relazione alla determinazione della pena pecuniaria: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla multa, rideterminandola in euro 154,00 (minimo edittale equiparato al minimo della pena detentiva inflitta), mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. In particolare i primi tre motivi sono stati ritenuti generici o infondati poiché la responsabilità è stata dimostrata con elementi circostanziali (utenza riferita all'imputata, allaccio con bypass che azzerava le registrazioni del contatore, utilizzo dell'energia nella casa in cui abitava). Il quarto motivo (art.131-bis) è stato respinto perché il massimo edittale per l'art. 625 c.p. (sei anni) preclude l'accesso all'istituto. Il quinto motivo è stato accolto: la multa di 600 euro eccedeva il massimo previsto per la fattispecie ritenuta ex art. 624 c.p. e pertanto è stata ridotta a 154 euro.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. n.2
Furto aggravato (circostanza aggravante n.2). La Corte rileva che il massimo edittale per questa fattispecie (sei anni) incide sull'accesso a benefici come l'art.131-bis; tuttavia nella quantificazione della pena pecuniaria si è tenuto conto dell'equivalenza tra aggravante e attenuanti, con conseguente rideterminazione sulla base del reato considerato (v. art.624 c.p.).
art. 624 cod. pen.
Furto semplice. La Corte ha ritenuto che, avendo i giudici di merito riconosciuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, la pena da considerare per la multa doveva essere parametrata al tetto previsto per l'art.624 c.p., il quale prevede un massimo di multa fino a euro 516,00.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova (o misure alternative similari a fini rieducativi). La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione perché il massimo edittale della fattispecie (sei anni) esclude l'accesso all'istituto secondo i limiti previsti dalla normativa.
art. 69 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena quando sussistono più circostanze attenuanti o aggravanti. Qui ricorre nella motivazione sulla determinazione della multa, in relazione al bilanciamento fra aggravante e attenuanti generiche.
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (presso la Corte), con conclusioni per iscritto. La Corte ha proceduto conformemente a tale disposizione procedurale.
Massime di principio
- La responsabilità per furto di energia elettrica può essere dimostrata anche con prove circostanziali coerenti: un allaccio 'a monte' che bypassa il contatore e letture sistematicamente a zero costituiscono elemento probatorio rilevante per l'attribuzione dell'uso illecito.
- La redazione di atti originariamente 'contro ignoti' non impedisce che, nella evoluzione processuale, emergano elementi che riconducano l'utenza all'imputato; conta la congruenza complessiva degli accertamenti, non la mera intestazione iniziale del verbale.
- La conoscenza/dolo può essere desunta dall'essere intestatario dell'utenza e dal fatto che la persona usufruisse dell'energia nella propria abitazione (anche in presenza di bollette 'a zero'): il ricevimento delle bollette o l'uso continuativo sono indizi della consapevolezza dell'illecito godimento.
- La collocazione esterna o l'accessibilità del contatore non esclude la responsabilità se è provato l'utilizzo esclusivo o comunque riconducibile all'imputato; l'elemento decisivo è l'utilizzo effettivo dell'energia.
- In sede di determinazione della pena pecuniaria è necessario verificare i limiti edittali applicabili: quando aggravanti e attenuanti sono ritenute in equivalenza, il calcolo della sanzione pecuniaria deve rispettare i massimi previsti per la fattispecie di riferimento (ciò può comportare la riduzione della multa se supera il limite legale).
- L'accesso a istituti premiali/alternativi (es. art.131-bis) è condizionato dai limiti edittali e dalle condizioni previste dalla norma: va sempre verificato preliminarmente se il reato rientra nei parametri soglia per l'applicazione.
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