Sentenza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento in data 15 dicembre 2025, comunicato in pari data, con il quale la Prefettura di Venezia ha rigettato l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza; nonché, in via subordinata per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza, motivato dalla mancanza di posti disponibili nelle strutture convenzionate
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, priva di reddito e mezzi di sostentamento, aveva chiesto l’ammissione al sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. La Prefettura aveva comunicato che, a causa dei copiosi flussi migratori e dell’assenza di posti disponibili nei centri convenzionati, non era possibile procedere al collocamento, riservandosi di contattare il difensore in caso di futura disponibilità. La ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE, poiché la carenza di posti non escluderebbe il diritto all’accoglienza; difetto di istruttoria e mancata valutazione della situazione personale e dei requisiti della richiedente; in via subordinata, illegittimità del silenzio-inadempimento, qualora la nota fosse qualificata come atto soprassessorio, per mancata conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni. L’Amministrazione ha sostenuto che la nota non costituiva un diniego, ma rappresentava una temporanea impossibilità materiale, richiamando la priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per i richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha qualificato la nota del 15 dicembre 2025 come un vero provvedimento di rigetto, poiché negava sine die l’accoglienza senza valutare la situazione individuale della ricorrente e senza individuare una soluzione provvisoria. Ha ritenuto che la mancanza di posti nei centri convenzionati non giustifichi l’inadempimento dell’obbligo di provvedere, considerato che l’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare, nelle more della disponibilità nei centri governativi, soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura provvisoria. La novella dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, che attribuisce priorità ai richiedenti giunti a seguito di salvataggio in mare, non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti e non ha abrogato l’art. 11. Il provvedimento è stato quindi annullato. Sono state assorbite le censure relative al contraddittorio e al difetto di motivazione, perché il loro accoglimento non avrebbe procurato un’ulteriore utilità. Il TAR non ha ordinato l’immediata ammissione all’accoglienza, ritenendo necessari ulteriori accertamenti amministrativi sui requisiti della ricorrente e applicando l’art. 31, comma 3, c.p.a.; ha invece ordinato alla Prefettura di provvedere nuovamente sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La domanda subordinata sul silenzio è stata dichiarata non più esaminabile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese, poiché la soccombente è un’amministrazione statale e la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti sono state sentite.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
La carenza temporanea di posti nei centri ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di garantire l’accoglienza e impone l’individuazione di soluzioni provvisorie idonee.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Nelle more dell’individuazione di posti nei centri governativi, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee per assicurare l’accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse.
La previsione di una priorità per i richiedenti giunti dopo operazioni di salvataggio non incide sul principio per cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
Riconosce l’accesso alle misure di accoglienza al richiedente privo di mezzi sufficienti, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
Il giudice non può riconoscere direttamente il bene della vita quando residuano accertamenti istruttori e margini di valutazione amministrativa; può invece annullare il diniego e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la decisione, la disposizione non si applica alla soccombenza di un’amministrazione statale, sicché non è stata disposta la rifusione delle spese a favore dello Stato.
art. 17 direttiva 2013/33/UE
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di garantire condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale.
Massime di principio
- La comunicazione con cui l’amministrazione nega sine die l’accoglienza a un richiedente protezione internazionale per indisponibilità di posti costituisce un provvedimento di rigetto, anche se formalmente prospetta una futura possibile collocazione.
- La carenza di posti nei centri di accoglienza ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere né consente di negare l’accoglienza senza una valutazione individuale; nelle more devono essere individuate soluzioni provvisorie idonee ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015.
- La priorità accordata dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale e non elimina gli obblighi derivanti dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- Quando per accertare i requisiti dell’accoglienza sono necessari ulteriori adempimenti istruttori dell’amministrazione, il giudice può annullare il diniego e ordinare una nuova decisione entro un termine, ma non può disporre direttamente l’erogazione delle misure ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
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