Sentenza del 14/02/2020 n. 1339 - Comm. Trib. Prov. Catania
Registro - Cessione di azienda - Avviso di liquidazione - Calcolo dell'avviamento ex DPR 460/96 - Presunzione semplice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impostazione dell'avviso di liquidazione relativo alla cessione d'azienda con determinazione del valore minimo dell'avviamento calcolato secondo il criterio previsto dall'art. 2 co. 4 D.P.R. n. 460/1996; contestazione della metodologia di calcolo dell'avviamento e dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente
La decisione
La sentenza riconosce che il criterio di calcolo previsto dall'art. 2 co. 4 del D.P.R. n. 460/1996 costituisce una presunzione semplice a favore dell'Amministrazione finanziaria: il valore minimo dell'avviamento risultante dall'applicazione di tale criterio può essere ritenuto attendibile come presunzione relativa. Di conseguenza non è l'Amministrazione a dover allegare elementi particolari del caso concreto per usare quel criterio, mentre è il contribuente che deve allegare e provare le peculiari circostanze che dimostrino l'inattendibilità del risultato derivante dall'applicazione del criterio (ad es. dati di mercato, perizie, condizioni di vendita particolari). In pratica la contestazione del contribuente è rigettata se non produce prove capaci di rimuovere la presunzione
Norme richiamate
D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2 co. 4
Il criterio previsto è qualificato come presunzione semplice idonea a fissare un valore minimo dell'avviamento; può essere applicato dall'Amministrazione senza dover provare circostanze speciali, salvo che il contribuente non provi il contrario
D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997
Riferimento normativo procedurale per la materia tributaria e regolamentazione del contenzioso (richiamato come contesto procedurale/privilegio di giurisdizione)
Comunicazione Amministrazione finanziaria n. 52 del 25 luglio 2003
Richiamata quale interpretazione amministrativa che supporta l'adozione del criterio come parametro operativo per la determinazione dell'avviamento
Giurisprudenza - Cass. n. 18911 del 2018
Conferma giurisprudenziale del valore indiziario del criterio e dell'onere probatorio a carico del contribuente
Giurisprudenza - Cass. n. 9098 del 2017
Ulteriore precedente che si allinea al principio della presunzione semplice e alla ripartizione dell'onere della prova
Massime di principio
- Il criterio dell'art. 2 co. 4 DPR 460/1996 costituisce una presunzione semplice: è applicabile dall'Amministrazione come valore minimo dell'avviamento salvo prova contraria del contribuente
- L'onere di allegazione e di prova circa le peculiarità del caso concreto è a carico del contribuente: occorre documentazione concreta (perizie, comparables, contratti, evidenze di condizioni di mercato o di vendita forzata) per superare la presunzione
- Non bastano affermazioni generiche o contestazioni formali: il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare che l'applicazione del criterio produce risultati manifestamente inattendibili nel caso specifico
- Se il contribuente produce prova convincente (perizia indipendente, dati di mercato o elementi che dimostrino valore diverso), il giudice deve rivalutare il valore dell'avviamento e può discostarsi dal valore presunto
- In fase amministrativa e processuale è strategico anticipare e documentare tutti gli elementi che mostrano la specificità dell'operazione (es. vendita in stato di crisi, asset intangibili non trasferiti, valutazioni contabili concordanti) per non subire la presunzione
- La qualificazione come presunzione semplice implica che il giudice effettui un apprezzamento complessivo delle prove: la regola è applicabile salvo eccezioni dimostrate puntualmente
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