Sentenza del 11/11/2016 n. 23047 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.F. aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria su propri immobili, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fossero state validamente notificate e che la comunicazione dell'ipoteca fosse priva dell'indicazione dettagliata dei debiti. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo necessarie ulteriori ricerche da parte del notificatore, nonostante M.F. risultasse senza fissa dimora, e ravvisando irregolarità nelle relate di notifica e nella comunicazione ipotecaria. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo che ricorresse un'ipotesi di irreperibilità assoluta, per la quale non erano necessarie ulteriori ricerche oltre quelle previste dalla disciplina speciale, e che la CTR non avesse esaminato adeguatamente le date e le attestazioni contenute nelle relate né specificato i vizi della comunicazione ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha stabilito che, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, come nel caso di persona risultata senza fissa dimora, la notifica degli atti tributari si perfeziona mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso nell'albo comunale e decorso di otto giorni, senza necessità di ulteriori ricerche o di raccomandata informativa. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva adeguatamente valutato le attestazioni relative alle date delle notifiche e non aveva precisato i vizi della comunicazione di iscrizione ipotecaria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, che dovrà effettuare le verifiche indicate e decidere nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La notifica degli avvisi e degli atti tributari, in caso di irreperibilità assoluta, si perfeziona con il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo comunale e il decorso di otto giorni.
La disciplina speciale si applica quando il contribuente è sconosciuto all'indirizzo del domicilio fiscale e non viene reperito dopo le ricerche nel relativo Comune. In tale ipotesi non è necessaria la raccomandata informativa prevista per l'irreperibilità relativa.
Art. 140 c.p.c.
Si applica nei casi di irreperibilità relativa, quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non è possibile perché il destinatario non viene trovato o mancano le persone abilitate a ricevere l'atto. Richiede deposito, affissione alla porta e raccomandata informativa.
Artt. 137 c.p.c. e 360 c.p.c.
Le norme sono richiamate rispettivamente per la disciplina generale delle notificazioni e per i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dalla CTR con riferimento all'obbligo di motivazione e di indicazione degli elementi dell'atto tributario; la Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva specificato concretamente quali vizi affliggessero la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Per distinguere irreperibilità relativa e assoluta occorre verificare se il contribuente sia conosciuto all'indirizzo: se l'indirizzo è noto ma il destinatario è momentaneamente assente si applica l'art. 140 c.p.c.; se il destinatario è sconosciuto o risulta senza fissa dimora, può applicarsi la procedura speciale dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- In caso di irreperibilità assoluta, il notificatore non deve svolgere ricerche illimitate: deve effettuare le verifiche necessarie nel Comune del domicilio fiscale, ma non ulteriori ricerche una volta accertata l'assenza di un indirizzo utile.
- La validità della notifica dipende dalla corretta documentazione delle attività compiute, comprese le attestazioni del notificatore, le date di deposito e affissione e la condizione anagrafica del destinatario.
- Le contestazioni sulla notifica devono essere valutate sulla base delle relate e degli atti originali; una motivazione giudiziale che non esamini specificamente tali elementi può essere cassata per insufficiente o omessa motivazione.
- La comunicazione di iscrizione ipotecaria deve consentire al contribuente di comprendere i debiti posti a fondamento della misura; tuttavia, l'illegittimità non può essere affermata in modo generico, ma richiede l'indicazione concreta del vizio riscontrato.
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