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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto al ricorso n. 43 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Terza) n. 1891/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 1133 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Terza) n. 1891/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Sicilia n. 1891/2024 relativo alla condanna del Ministero dell’Interno alle spese di giudizio, come modificato dal decreto collegiale di correzione di errore materiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto due appelli, riuniti perché rivolti contro la medesima sentenza, contestando la regolazione delle spese disposta dal TAR in favore dello Stato per un giudizio nel quale il cittadino straniero, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era risultato vittorioso. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115/2002. Secondo l’amministrazione appellante, quando la parte soccombente è un’amministrazione statale e la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non dovrebbe essere pronunciata alcuna condanna alle spese, richiamando un orientamento della Corte di cassazione formatosi nel processo civile e fondato sull’assunto che la liquidazione a carico di un’amministrazione dello Stato in favore di un’altra amministrazione statale costituirebbe un non senso giuridico.

La decisione

Il CGARS ha riunito i due appelli e li ha respinti. Ha ritenuto applicabile anche nel processo amministrativo il principio della soccombenza quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese in favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha distinto la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, disciplinata dall’art. 82, dagli effetti dell’ammissione al patrocinio, regolati dall’art. 131, e dalla condanna alle spese a carico della parte soccombente, regolata dall’art. 133: si tratta di istituti distinti ma complementari. L’ammissione al patrocinio non esclude quindi una pronuncia sulle spese, che consente il recupero da parte dello Stato delle somme anticipate per la difesa; l’art. 134 opera quale meccanismo ulteriore di rivalsa qualora il recupero non avvenga ai sensi dell’art. 133. L’orientamento contrario della Corte di cassazione è stato ritenuto riferibile al solo processo civile e non idoneo a escludere l’applicazione dell’art. 133 nel giudizio amministrativo, anche considerando l’autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata quanto alla condanna alle spese. Non è stata disposta la regolazione delle spese del grado d’appello, poiché l’appellato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa

    Disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio e non esclude la distinta regolazione delle spese processuali tra le parti.

  • art. 131 d.P.R. n. 115/2002

    Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario

    Nel giudizio amministrativo il contributo unificato è prenotato a debito, mentre gli onorari e le spese dovuti al difensore sono anticipati dall’erario.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Impone, nel giudizio amministrativo, la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio al pagamento delle spese in favore dello Stato, senza escludere il caso in cui la parte soccombente sia un’amministrazione statale.

  • art. 134 d.P.R. n. 115/2002

    Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa

    Prevede un meccanismo sussidiario di rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio quando lo Stato non abbia recuperato le spese ai sensi dell’art. 133 e la vittoria abbia reso possibile la restituzione.

  • art. 20 l. n. 205/2000, introduttivo dell’art. 53-bis l. n. 186/1982

    A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali»

    L’autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa costituisce ulteriore elemento sistematico a sostegno del pagamento delle spese recuperate nel pertinente capitolo del bilancio autonomo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’ammissione di una parte privata al patrocinio a spese dello Stato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
  • La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali sono istituti distinti e complementari.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese a carico della parte soccombente deve disporre il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, anche se la parte soccombente è un’amministrazione statale.
  • Nel giudizio amministrativo, l’art. 134 del d.P.R. n. 115/2002 configura un meccanismo sussidiario di rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio, operante quando lo Stato non abbia recuperato le spese mediante la condanna prevista dall’art. 133.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativa

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