Ordinanza n. 276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05580/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la richiesta di sospensione cautelare ritenendo infondata la pretesa azionata. Il testo non espone il contenuto specifico della controversia sostanziale né le singole doglianze formulate, limitandosi a riferire che l'appello cautelare è stato ritenuto privo di profili di fondatezza quanto al fumus boni iuris. L'appellante aveva inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame proprio della fase cautelare e salvo gli approfondimenti del merito, che le doglianze dell'appellante non presentassero profili di fondatezza sotto il requisito del fumus boni iuris. Di conseguenza, non ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, precisando che il relativo esame dovrà essere svolto dal giudice di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha inoltre confermato l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato al difensore euro 1.500,00 per la fase di appello cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale il Collegio ha esaminato l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 75 d.P.R. 115/2002
“la improcedibilità dell’istanza formulata da -OMISSIS-, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio per il quale l’istanza è proposta e nell’ambito di applicabilità di cui all’art. 75 del D.P.R. 115/2002. L’istante risulta infatti già ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio per l’intera fase cautelare, ivi compreso il grado di appello”
La norma è richiamata nel provvedimento in relazione alla valutazione dell'istanza di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; il Consiglio di Stato ha confermato l'ammissione già disposta per l'intera fase cautelare, compreso l'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare il giudice può respingere la domanda quando, a un primo sommario esame e salvo gli approfondimenti della fase di merito, le doglianze non risultino assistite da un fumus boni iuris favorevole.
- Quando l'istanza cautelare è respinta per carenza di fumus boni iuris, deve essere respinta anche la connessa istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ove il relativo esame sia rimesso al giudice di primo grado.
- L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato già disposta per l'intera fase cautelare, incluso il grado di appello, può essere confermata dal giudice d'appello con contestuale liquidazione del compenso al difensore.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in presenza di giusti motivi.
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