Ordinanza n. 52/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma - della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 1191/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1191/2023, relativa a un provvedimento di ripristino edilizio e ai procedimenti di sanatoria e condono concernenti l'immobile
Esito
La controversia
La società immobiliare ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 1191/2023. Ai fini della decisione, il CGARS ha ritenuto necessario chiarire se il procedimento di sanatoria avviato con istanza del 27 gennaio 1981, presentata ai sensi della legge regionale siciliana n. 7 del 1980, si sia concluso e quale ne sia stato l'esito, nonché se tale istanza riguardi, sul piano catastale, il medesimo immobile colpito dal provvedimento di ripristino. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di acquisire copia leggibile del diniego di condono del 27 novembre 2017 e della relativa istanza, già depositati in primo grado ma non attualmente leggibili. Dal testo non risultano specificamente esposti ulteriori motivi d'appello.
La decisione
Il CGARS ha disposto, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., un incombente istruttorio, sospendendo ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese. Ha incaricato il Segretario generale del Comune di Villabate di depositare telematicamente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, una relazione documentata sul procedimento di sanatoria del 1981 e sul suo oggetto catastale, oltre a copie leggibili del diniego di condono del 2017 e della relativa istanza. Ha demandato al Presidente del CGARS la fissazione di un'ulteriore udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
La disposizione è utilizzata per disporre l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione della controversia.
l.r. Sicilia n. 7 del 1980
È indicata quale base normativa dell'istanza di sanatoria edilizia presentata nel 1981; il testo non consente di ricavare ulteriori interpretazioni della disciplina.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un appello amministrativo, occorra verificare la conclusione e l'esito di un procedimento di sanatoria, nonché la corrispondenza catastale tra l'istanza e l'immobile oggetto del provvedimento repressivo, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata e degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 65 c.p.a.
- La non leggibilità degli atti già depositati in primo grado può giustificare l'acquisizione di copie leggibili degli stessi nel giudizio d'appello, con sospensione della pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese sino al completamento dell'istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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