Sentenza n. 904/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del Provvedimento di rigetto dell’Istanza prot. nr. 2905/2025 presentata dal Sig. Emmanuel Onyemaechi Charles in data 13/09/2024 tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 7 giugno 2028, aveva presentato istanza per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura ha rigettato l’istanza rilevando che il rapporto di lavoro era cessato e che il richiedente percepiva l’indennità di disoccupazione NASpI, ritenuta sostegno economico e non reddito rilevante ai fini del requisito reddituale previsto per il conseguimento dello status. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che la NASpI costituisce reddito lecito e valido, trattandosi di prestazione di sostegno al reddito derivante da un precedente rapporto di lavoro, e richiamando la giurisprudenza italiana ed europea in materia.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l’indennità di disoccupazione percepita dal richiedente costituisca un sostegno economico e non propriamente reddito, riconducibile al ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE. Secondo il Collegio, il requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo mira a evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti privi di un’adeguata capacità di contribuire mediante il lavoro e la partecipazione fiscale e destinati a gravare sul pubblico erario come beneficiari di contributi o assistenza sociale e sanitaria. Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, poiché tale pronuncia presupporrebbe che i cittadini di Paesi terzi siano già soggiornanti di lungo periodo, mentre nel caso deciso il richiedente aspirava ancora a conseguire tale status. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera a), direttiva 2003/109/CE
ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro
Il requisito delle risorse stabili e regolari è interpretato nel senso che l’indennità di disoccupazione, nel caso di richiesta iniziale dello status di soggiornante di lungo periodo, costituisce sostegno economico riconducibile all’assistenza sociale e non reddito utile ai fini del requisito reddituale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previamente segnalati alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio iniziale del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’indennità di disoccupazione percepita dal richiedente può essere qualificata come sostegno economico riconducibile al sistema di assistenza sociale dello Stato e non come reddito utile a dimostrare il requisito reddituale previsto dalla disciplina europea.
- Il requisito reddituale per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo è diretto a verificare che il richiedente disponga di risorse proprie sufficienti e non sia destinato a gravare sul sistema pubblico mediante prestazioni assistenziali.
- La giurisprudenza relativa ai diritti dei cittadini di Paesi terzi già titolari dello status di soggiornante di lungo periodo non è automaticamente applicabile alla diversa fase della prima acquisizione di tale status.
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