Sentenza n. 9154/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento - del diritto al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante e non patrimoniale in conseguenza del comportamento illegittimo ed arbitrario del Ministero convenuto nella vicenda de qua; per la condanna - del Ministero dell’Istruzione e del merito a rifondere le somme di cui sopra in favore della ricorrente con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento amministrativo e provvedimento illegittimo di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno, con conseguente revoca temporanea dell'incarico di supplenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione autonoma di condanna ex art. 30 c.p.a., dopo l'annullamento dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze disposto con precedente sentenza del TAR. Ha dedotto di avere conseguito all'estero, entro il termine previsto, il titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno, di avere chiesto il riconoscimento del titolo e l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS e di essere stata illegittimamente esclusa dall'amministrazione. Ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, comprendente la retribuzione non percepita per circa due mesi, la perdita di chance e il mancato incremento del punteggio in graduatoria, nonché del danno derivante dalla mancata assunzione presso il Comune e del danno non patrimoniale e professionale, quantificato equitativamente. Ha sostenuto la sussistenza dell'illegittimità amministrativa, della colpa dell'amministrazione e del nesso causale tra l'esclusione e i danni lamentati, anche in ragione dell'originaria attribuzione di un incarico di supplenza poi revocato.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha premesso che l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, occorrendo la prova dell'illegittimità, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa dell'amministrazione. Nel caso concreto l'illegittimità dell'esclusione era già stata accertata, ma non risultavano provati né l'an del danno, né il nesso causale, né la colpa. Quanto al danno professionale e alla perdita delle occasioni formative e relazionali, la sospensione aveva riguardato soltanto due mesi e la ricorrente non aveva indicato specificamente le attività perdute. Quanto all'incremento del punteggio, non erano stati indicati né i punti asseritamente spettanti né la diversa posizione che sarebbe stata conseguita. Quanto alla retribuzione, mancavano l'importo netto, il contratto di lavoro e una documentazione completa dei cedolini, sicché non era determinabile la somma effettivamente spettante. Anche il danno da mancata assunzione presso il Comune era privo di prova quanto all'importo e alla durata del contratto; inoltre non era dimostrato che la rinuncia fosse stata causata dall'esclusione dalle GPS, poiché al momento della convocazione la ricorrente conosceva già il primo provvedimento di esclusione e aveva scelto liberamente di non accettare l'assunzione. Il TAR ha escluso altresì la colpa dell'amministrazione, ravvisando un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco in materia di riconoscimento dei titoli esteri e di iscrizione con riserva nelle GPS. La complessità derivava dal coordinamento tra l'O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e l'art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021; la stessa precedente giurisprudenza aveva qualificato la questione come nuova e particolare. Tale errore scusabile escludeva la colpa dell'amministrazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la costituzione solo formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L'azione risarcitoria richiede la verifica autonoma degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione e non consegue automaticamente all'annullamento dell'atto.
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
Disciplina generale delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze.
D.M. n. 51 del 3 marzo 2021
Disciplina degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto.
art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Previsione sopravvenuta relativa al piano straordinario di assunzioni, concorrente alla complessità del quadro normativo applicabile.
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206
Disciplina richiamata per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il danneggiato deve provare il pregiudizio concreto, il nesso causale secondo un giudizio di regolarità causale e la colpa dell'amministrazione.
- La domanda risarcitoria per illegittima esclusione da una graduatoria non è sufficientemente allegata se il ricorrente non quantifica il danno retributivo, non produce il contratto o documentazione idonea a determinare le somme dovute e non dimostra quale concreto vantaggio avrebbe conseguito nella graduatoria.
- Il danno professionale o da perdita di occasioni formative non può essere riconosciuto sulla base di deduzioni generiche: occorre indicare le specifiche attività, opportunità o utilità perdute e dimostrare che la loro perdita sia causalmente riconducibile all'atto illegittimo.
- Il danno da mancata assunzione presso un diverso datore di lavoro non è causalmente imputabile all'esclusione da una graduatoria se non è provato che la rinuncia all'altra opportunità lavorativa sia stata determinata in modo specifico e necessario dall'affidamento nella stabilità dell'incarico pubblico.
- L'illegittimità dell'atto può fondare una presunzione semplice della colpa amministrativa, ma questa è esclusa quando l'atto sia stato adottato in un quadro normativo e giurisprudenziale obiettivamente ambiguo, complesso o non univoco, tale da rendere scusabile l'errore interpretativo dell'amministrazione.
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