Sentenza n. 7206/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Ha ritenuto che, pur essendo irrituale la rinuncia per il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., dalla dichiarazione del difensore emergesse comunque il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma del 18 dicembre 2023, con il quale era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto il 21 dicembre 2021. In vista dell’udienza, il difensore del ricorrente ha formalizzato una rinuncia al ricorso, dichiarando che la parte non aveva più interesse alla decisione. Il Tribunale ha rilevato che la rinuncia non era stata ritualmente formulata ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., poiché non risultava notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la rinuncia non risulta notificata alle altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia agli atti del giudizio non è ritualmente formulata se non viene notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
art. 84, commi 3 e 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità richieste dall’art. 84 co. 1 e 3, cod. proc. amm., dalla rinuncia può desumersi l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 84, co. 4, cit., per sopravvenuta carenza di interesse
Anche una rinuncia non formalmente rituale può consentire di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, quando la dichiarazione evidenzi il definitivo venir meno dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio deve rispettare le formalità previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a., incluso il rispetto del termine di notificazione alle altre parti; in mancanza, essa non produce gli effetti propri della rinuncia ritualmente formulata.
- Anche una rinuncia irrituale può tuttavia costituire elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quando il difensore dichiari che la parte non ha più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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