Cassazione Civile, Ordinanza n. 04474/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo aveva proposto azione per ottenere l'accertamento della correttezza degli elenchi nominativi ex r.d. n. 1949/1940 antecedenti alle comunicazioni dell'INPS e per far dichiarare che nulla era dovuto a titolo di indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014-2018, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente percepito. La Corte d'appello, accogliendo l'eccezione dell'INPS, aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 e art. 11 del d.lgs. n. 375/1993. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: omessa pronuncia su alcune richieste dell'INPS successive a quella di giugno 2022; violazione dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 per mancanza di un provvedimento definitivo e per decorrenza indebita del termine; violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di allegazione e prova della pretesa restitutoria; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento danni per carenza di informazione e motivazione degli atti dell'Istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sull'art. 22 del d.l. n. 7/1970, affermando che le comunicazioni INPS ricevute il 20 luglio 2022 rendevano conoscibile la variazione degli elenchi e facevano decorrere il termine decadenziale; il ricorso amministrativo presentato tardivamente non poteva spostare in avanti il dies a quo né rimettere in termini l'interessato. Ha inoltre escluso l'autonomia di un accertamento incidentale sulla legittimità della cancellazione dagli elenchi, perché nel giudizio previdenziale rileva il rapporto e l'iscrizione agli elenchi costituisce presupposto della prestazione. Il quarto motivo è stato ritenuto non coerente con la ratio decidendi fondata sulla inammissibilità dell'azione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica riproposizione in appello della domanda subordinata, oltre che per difformità rispetto a quanto emergente dagli atti richiamati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo di domanda o eccezione; non quando si deduca la mancata considerazione di un fatto storico, che semmai attiene all'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per distinguere l'omesso esame di un fatto decisivo dalla omessa pronuncia
art. 22 del d.l. n. 7/1970
"Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza"
il termine decadenziale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi per mancato o tardivo ricorso amministrativo, per decisione sul ricorso o per decorso del termine; opera anche nelle controversie volte all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale fondato sugli elenchi agricoli
art. 11 del d.lgs. n. 375/1993
il ricorso amministrativo tardivo, proposto oltre il termine di trenta giorni, non sposta il dies a quo della decadenza giudiziale
art. 2697 c.c.
il motivo è stato ritenuto non pertinente perché la decisione si fondava sull'inammissibilità dell'intera azione per decadenza, assorbente rispetto al tema dell'onere della prova sulla pretesa restitutoria
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio previdenziale che investe una pretesa di indebito collegata all'iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'oggetto del processo è il rapporto previdenziale e non la mera caducazione formale dell'atto amministrativo.
- La decadenza per impugnare il provvedimento amministrativo che incide sull'iscrizione negli elenchi decorre dalla sua definitività, la quale può formarsi anche per mancata o tardiva proposizione del ricorso amministrativo previsto dalla legge.
- La tardiva attivazione del rimedio amministrativo non sospende né differisce il termine decadenziale per l'azione giudiziaria e non determina rimessione in termini, salvo diversa previsione normativa.
- Quando l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce presupposto per la prestazione, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione o di mancata inclusione preclude anche la contestazione dell'indebito previdenziale e l'accertamento incidentale della legittimità di tale provvedimento.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la doglianza riguarda la mancata considerazione di un fatto storico decisivo; in tal caso occorre semmai dedurre l'omesso esame del fatto ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- La parte vittoriosa in primo grado, qualora il soccombente proponga appello, deve riproporre in modo espresso e specifico le domande o eccezioni non accolte o assorbite, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
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