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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05208/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo percettore)

La controversia

Due coniugi avevano agito in primo grado chiedendo la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per la somma complessiva di euro 26.000, sostenendo di aver corrisposto tale importo, mediante quattro assegni bancari ciascuno di euro 6.500, a saldo del prezzo di un immobile acquistato da una società costruttrice nell'ambito di edilizia convenzionata. Essi assumevano che il prezzo effettivamente dovuto dovesse essere quello risultante dall'atto d'obbligo collegato alla convenzione di lottizzazione e che, quindi, la somma versata fosse indebita in tutto o in parte. Il convenuto era un soggetto diverso dalla società venditrice: gli assegni, dopo essere stati consegnati a un procuratore speciale della società, erano stati incassati da lui. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del collegamento tra gli assegni e il contratto di compravendita e per mancanza di prova che le somme fossero state destinate al pagamento del prezzo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo in sostanza che gli appellanti, avendo allegato un rapporto causale con un soggetto diverso dal convenuto e avendo messo in circolazione titoli al portatore, non fossero legittimati a far valere la ripetizione dell'indebito nei confronti di quel terzo, titolare del legittimo possesso del titolo e del diritto in esso incorporato. Con il ricorso per cassazione i coniugi denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 1992 e 1993 c.c., sostenendo che il resistente, quale accipiens, avrebbe dovuto provare la causa giustificatrice del pagamento ricevuto e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sufficiente il solo possesso del titolo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il resistente non aveva dimostrato alcuna giusta causa del pagamento e che gli assegni, in quanto privi di efficacia cartolare, avrebbero potuto valere solo come promessa di pagamento nei limiti in cui fosse stata allegata e provata la relativa situazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando principalmente che la questione della qualificazione degli assegni come privi di efficacia cartolare e come promessa di pagamento non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata specificamente indicata come dedotta nei giudizi di merito; ha inoltre censurato la commistione tra motivo per violazione di legge e motivo per vizio motivazionale, nonché l'erronea configurazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., che non può riguardare argomentazioni difensive o elementi istruttori. Ha quindi confermato le statuizioni di merito e condannato i ricorrenti alle spese, oltre agli ulteriori oneri di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente la novità della questione centrale prospettata in cassazione, ossia la tesi secondo cui gli assegni sarebbero stati privi di efficacia cartolare e avrebbero operato solo come promessa di pagamento, poiché tale assunto non risultava esaminato nei gradi di merito e non era stato adeguatamente indicato dai ricorrenti come già dedotto. Ha poi aggiunto che i motivi erano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio di motivazione, e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere costruito su deduzioni difensive o su singoli elementi istruttori. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito presuppone che il pagamento sia privo di causa giustificativa; la censura in cassazione era però inammissibile perché fondata su una questione nuova non trattata nei gradi di merito.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia del titolo di credito e legittimazione del portatore; la Corte non entra nel merito per la novità della questione e per la formulazione inammissibile dei motivi.

  • art. 1993 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'assenza del rapporto causale togliesse effetto alla pretesa cartolare; la Corte non esamina il merito per inammissibilità.

  • art. 1988 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inversione dell'onere della prova solo in favore del destinatario della promessa di pagamento; la Corte rileva che la questione non risultava trattata in merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per censurare una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta; la doglianza è inammissibile se non attacca correttamente l'interpretazione o l'applicazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può riguardare argomentazioni difensive, supposizioni o elementi istruttori, ma solo un fatto storico decisivo effettivamente omesso.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata e disattesa nel merito; non impugnata poi in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Rilevato in appello con riferimento alla domanda nuova, ma la statuizione non è stata censurata in cassazione e resta coperta da giudicato interno.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata irrogata in appello non è stata impugnata e resta ferma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove: la censura è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui lo ha fatto.
  • Non è ammissibile, nel ricorso per cassazione, la commistione tra doglianze di violazione di legge e censure motivazionali riferite alla stessa questione, perché il giudice di legittimità non deve ricostruire d'ufficio il contenuto giuridico delle doglianze.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo effettivamente omesso e non può essere fondato su argomentazioni difensive, presupposizioni o semplici elementi istruttori.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente veste della falsa applicazione, si contesta soltanto la ricognizione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
  • Quando una questione centrale viene prospettata solo in cassazione, senza emergere dalla sentenza impugnata e senza risultare specificamente dedotta in appello, la relativa censura non può essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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