Sentenza n. 1978/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento di “archiviazione n. 2940/2021 del 07.12.2021”, a firma del Dirigente di servizio edilizia privata del Comune di Firenze, con il quale è stata archiviata la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 30 settembre 1986 con riferimento a “modifiche al piano di campagna con cancello e deposito calcinacci”, per “carenza parere vincolo idraulico R.D. 523/1904”, conosciuto in data 3 marzo 2022; - di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comune di Firenze del 7 dicembre 2021 di archiviazione della domanda di condono edilizio presentata nel 1986 per modifiche al piano di campagna, cancello e deposito di calcinacci, motivato dalla carenza del parere relativo al vincolo idraulico
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti il condono)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’archiviazione della domanda di condono edilizio presentata il 30 settembre 1986 per opere su un terreno in via dell’Isolotto, sostenendo anzitutto la contraddittorietà del provvedimento del 7 dicembre 2021 con quello del 13 settembre 2021, con cui il Comune aveva preso atto della formazione del silenzio-assenso sulla stessa posizione di condono per opere descritte in modo in parte sovrapponibile. Hanno dedotto inoltre la violazione dell’art. 32, commi 1 e 4, l. n. 47/1985 e dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001: il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell’autorità competente mediante il procedimento previsto dalla legge e non archiviare l’istanza prima della scadenza del termine di 180 giorni previsto per il parere. Hanno anche contestato che la richiesta inoltrata dal Comune all’autorità idraulica chiedesse soltanto di verificare la ricaduta dell’intervento nella fascia di rispetto, anziché acquisire il parere necessario.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di archiviazione annullato. Il primo motivo è fondato: benché i due atti comunali riportassero dati catastali differenti, la documentazione attestava che il richiedente aveva chiesto nel 1991 di correggere l’ubicazione catastale delle opere; le descrizioni delle opere nei due provvedimenti risultavano quindi riferite alla medesima domanda e agli stessi interventi, rendendo contraddittorio il successivo provvedimento di archiviazione. Il secondo motivo è anch’esso ritenuto fondato nei profili considerati decisivi: l’art. 32 l. n. 47/1985 richiede la preventiva acquisizione del parere vincolante dell’autorità preposta e il Comune non poteva chiudere il procedimento prima del decorso dei 180 giorni dalla richiesta. Inoltre, il Comune aveva archiviato l’istanza pur avendo dichiarato di avere verificato che le opere si trovavano a circa trenta metri, e quindi fuori dalla fascia di inedificabilità di dieci metri. Il Comune è stato condannato a rifondere ai ricorrenti euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, commi 1 e 4, l. 47/1985
In ogni caso, il Comune non può chiudere il procedimento sull’istanza di condono senza la preventiva acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, stante la natura vincolante dello stesso
Il Comune non può definire negativamente o archiviare la domanda di condono senza avere previamente acquisito il parere dell’autorità competente alla tutela del vincolo; il parere conserva carattere vincolante e il termine di 180 giorni previsto per il relativo subprocedimento non era decorso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
l’inutile decorso del predetto termine non comporta la consumazione del potere da parte dell’autorità investita della competenza al rilascio del parere o del nulla osta, in quanto esso dà luogo ad un mero silenzio comportamentale, avverso il quale è proponibile l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Il decorso dei 180 giorni senza risposta dell’autorità preposta non consuma il potere di esprimere il parere e configura un silenzio comportamentale, contro il quale sono esperibili i rimedi processuali indicati; nel caso concreto, il giudice richiama tale regola nel ricostruire la necessità di attendere il termine e acquisire il parere.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono relativo a opere su immobili vincolati, il Comune non può concludere l’istruttoria senza avere previamente acquisito il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, avente natura vincolante.
- Il termine di 180 giorni previsto per l’espressione del parere sul condono non consente al Comune di archiviare anticipatamente la domanda per mancata acquisizione del parere; il suo inutile decorso non consuma il potere dell’autorità competente e dà luogo a silenzio comportamentale.
- È contraddittoria l’azione amministrativa che, sulla base della medesima domanda di condono e dei medesimi interventi, prima prende atto della formazione del silenzio-assenso e poi archivia la pratica, quando la documentazione consente di ricondurre le differenti indicazioni catastali alla correzione dell’ubicazione richiesta dallo stesso proponente.
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