Deliberazione n. 254 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di TikTok e delle società del gruppo Google (Google Italy, Google LLC e Google Ireland) a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato. Le misure ordinarie sono state disposte d’urgenza dal dirigente competente per impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e per imporre la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi. Il provvedimento del Garante si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali, adottate in via d’urgenza e già trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Ratifica di misure urgenti contro TikTok e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di TikTok Technology Limited e delle società del gruppo Google (Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland) nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato il rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e poteri d’urgenza
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su contenuti sessualmente espliciti potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali e impone una decisione entro 48 ore. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure idonee a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento sulle piattaforme
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di TikTok e YouTube. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 160 e 161 del 7 aprile 2026, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Misure disposte in via d’urgenza
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a TikTok Technology Limited e a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’onere di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale in chiaro.
Ratifica finale del Garante
All’esito della riunione del 17 aprile 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 160/2026 e 161/2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori valutazioni di merito oltre alla conferma delle misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto nel 2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di persone che abbiano fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme TikTok e YouTube. La segnalazione è stata esaminata come potenzialmente riconducibile al fenomeno del c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 160 e 161 del 7 aprile 2026, disponendo: l’ingiunzione a TikTok Technology Limited e a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 160/2026 e 161/2026 adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate. Il testo non riporta ulteriori statuizioni sostanziali oltre alla ratifica.
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