Sentenza n. 10376/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullament : a) della Determinazione della Regione Lazio n. G00706 del 21/1/2025 pubblicata sul B.U.R.L. n. 8 del 28/01/2025- mai notificata o comunicata alla ricorrente- con la quale è approvata la revisione prezzi per la Convenzione del “ servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I” - Lotto 4, stipulata con la Security Service, ai sensi dell’art. 10 c. 8 della suddetta Convenzione, sia nella parte in cui sancisce la decorrenza dell’adeguamento revisionale “ dal 1/11/2025” fino alla scadenza contrattuale sia in ordine al quantum dell’adeguamento revisionale approvato; b) della Deliberazione del D.G. dell’AOU Policlinico Umberto I n. 189 del 26/2/2025 di “Presa d’atto del provvedimento di revisione prezzi, per aumento costo manodopera, disposto con Determinazione regionale n. G00706 del 21/01/2025” , nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell’adeguamento dei prezzi in virtù dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei due rinnovi dei CCNL di categoria a far data dall’Ottobre 2023 e fino alla scadenza contrattuale ( 15/9/2025), e la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, come calcolato, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore della ricorrente società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione della revisione prezzi della convenzione e deliberazione dell'azienda ospedaliera di presa d'atto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa affidataria del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I ha impugnato la determinazione regionale che approvava la revisione dei prezzi della convenzione, contestandone sia la decorrenza, fissata dal provvedimento al 1° novembre 2025 fino alla scadenza contrattuale, sia il quantum riconosciuto. È stata inoltre impugnata la deliberazione dell'Azienda ospedaliera di presa d'atto della revisione. La ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'adeguamento derivante dai maggiori oneri conseguenti ai due rinnovi del CCNL di categoria, a decorrere dall'ottobre 2023 e fino alla scadenza del contratto, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha richiamato il principio secondo cui le controversie sulla revisione dei prezzi appartengono al giudice ordinario quando la revisione costituisce un meccanismo automatico fondato su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità amministrativa né sull'an né sul quantum. In tale situazione l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritetica e l'impresa è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione amministrativa, pur nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici, sussiste soltanto quando la controversia investa l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, in particolare quanto al riconoscimento della revisione. Nel caso concreto, la controversia riguardava la fase esecutiva del rapporto e un adeguamento privo di discrezionalità della stazione appaltante. Il TAR ha indicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
La sussistenza della giurisdizione è valutata dal giudice amministrativo; il difetto di giurisdizione comporta la definizione del giudizio nei termini previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando il giudice amministrativo rileva il difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 10, comma 8, della Convenzione
La disposizione convenzionale è richiamata quale base della revisione prezzi oggetto della controversia; il giudice la considera applicata in una fase esecutiva caratterizzata da posizione paritetica delle parti e assenza di discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- Le controversie sulla revisione dei prezzi nella fase esecutiva di un contratto pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'adeguamento è automatico e fondato su parametri oggettivi e vincolanti, senza margini di discrezionalità dell'amministrazione né sull'an né sul quantum.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di contratti pubblici non comprende ogni controversia sulla revisione prezzi: essa sussiste soltanto quando la contestazione riguarda l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, in particolare sul riconoscimento della revisione.
- Quando l'amministrazione, nella determinazione di un adeguamento prezzi automatico, agisce come contraente in posizione paritetica, la pretesa dell'impresa ha natura di diritto soggettivo e la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
- La pronuncia declinatoria della giurisdizione consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
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