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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 929 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - impugnazione di sentenza - termine semestrale - è tale - applicazione art. 101, co. 2 c.p.c. - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che la decadenza del termine semestrale per impugnare nel processo tributario configura un profilo di ammissibilità della domanda/appello e non è coperta dal divieto posto dall'art. 101, co. 2 c.p.c.; di conseguenza l'impugnazione proposta oltre il termine è stata dichiarata inammissibile/irricevibile e la domanda del ricorrente respinta per difetto di tempestività

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna una sentenza tributaria oltre il termine semestrale previsto per proporre l'appello; il ricorrente contesta la rilevabilità della decadenza del termine richiamando l'art. 101, co. 2 c.p.c. nella speranza che ciò impedisca la rilevazione d'ufficio o la doglianza sulla tempestività dell'impugnazione

Norme richiamate

  • art. 101, co. 2 c.p.c.

    La norma richiamata non impedisce che sia rilevata la decadenza del termine semestrale nel processo tributario; il giudice ha ritenuto che il divieto in essa previsto non si estende a profili di ammissibilità legati alla tempestività dell'impugnazione

  • normativa sul termine semestrale per l'impugnazione in materia tributaria

    Il termine semestrale per proporre l'appello in materia tributaria è valutato come perentorio e attiene all'ammissibilità dell'impugnazione: la mancata osservanza determina la decadenza e l'inammissibilità dell'atto

Massime di principio

  • Nel processo tributario i termini perentori per proporre impugnazioni sono parametri di ammissibilità: la loro violazione comporta in genere l'inammissibilità dell'atto processuale
  • Il divieto previsto dall'art. 101, co. 2 c.p.c. non opera per escludere la rilevazione della decadenza dei termini per impugnare quando tali termini costituiscono requisito di ammissibilità
  • Il contribuente deve verificare con attenzione il giorno iniziale di decorrenza del termine (notifica o deposito dell'atto che dà origine al termine) e adottare tempestive iniziative processuali o eccezioni procedurali se sussistono cause di sospensione/interruzione del termine
  • Le eccezioni di tempestività vanno sollevate e documentate precocemente: la parte resistente può eccepire la decadenza anche d'ufficio quando la violazione è evidente e incide sull'ammissibilità dell'impugnazione
  • In situazioni dubbie è consigliabile prevedere misure cautelari o impugnazioni tempestive subordinandole eventualmente a riserva di motivi per evitare la perdita del diritto di impugnare

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