Sentenza del 06/07/2021 n. 929 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - impugnazione di sentenza - termine semestrale - è tale - applicazione art. 101, co. 2 c.p.c. - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la decadenza del termine semestrale per impugnare nel processo tributario configura un profilo di ammissibilità della domanda/appello e non è coperta dal divieto posto dall'art. 101, co. 2 c.p.c.; di conseguenza l'impugnazione proposta oltre il termine è stata dichiarata inammissibile/irricevibile e la domanda del ricorrente respinta per difetto di tempestività
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna una sentenza tributaria oltre il termine semestrale previsto per proporre l'appello; il ricorrente contesta la rilevabilità della decadenza del termine richiamando l'art. 101, co. 2 c.p.c. nella speranza che ciò impedisca la rilevazione d'ufficio o la doglianza sulla tempestività dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 101, co. 2 c.p.c.
La norma richiamata non impedisce che sia rilevata la decadenza del termine semestrale nel processo tributario; il giudice ha ritenuto che il divieto in essa previsto non si estende a profili di ammissibilità legati alla tempestività dell'impugnazione
normativa sul termine semestrale per l'impugnazione in materia tributaria
Il termine semestrale per proporre l'appello in materia tributaria è valutato come perentorio e attiene all'ammissibilità dell'impugnazione: la mancata osservanza determina la decadenza e l'inammissibilità dell'atto
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini perentori per proporre impugnazioni sono parametri di ammissibilità: la loro violazione comporta in genere l'inammissibilità dell'atto processuale
- Il divieto previsto dall'art. 101, co. 2 c.p.c. non opera per escludere la rilevazione della decadenza dei termini per impugnare quando tali termini costituiscono requisito di ammissibilità
- Il contribuente deve verificare con attenzione il giorno iniziale di decorrenza del termine (notifica o deposito dell'atto che dà origine al termine) e adottare tempestive iniziative processuali o eccezioni procedurali se sussistono cause di sospensione/interruzione del termine
- Le eccezioni di tempestività vanno sollevate e documentate precocemente: la parte resistente può eccepire la decadenza anche d'ufficio quando la violazione è evidente e incide sull'ammissibilità dell'impugnazione
- In situazioni dubbie è consigliabile prevedere misure cautelari o impugnazioni tempestive subordinandole eventualmente a riserva di motivi per evitare la perdita del diritto di impugnare
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