Ordinanza n. 945/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di inidoneità 19 settembre 2025, prot. 1894386, della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in seno al concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; e per l’ammissione con riserva della ricorrente a sostenere il prosieguo delle prove e il corso di addestramento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di inidoneità psico-fisica adottato dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di inidoneità psico-fisica e ha chiesto, in via cautelare, di essere ammessa con riserva alla prosecuzione delle prove concorsuali e al corso di addestramento. Il TAR, nella fase cautelare, ha richiamato gli esiti della verificazione disposta in un precedente giudizio, che aveva confermato l'inidoneità riscontrata in sede concorsuale, precisando che la ricorrente presentava una condizione sanitaria limitata, indicata nel provvedimento con omissis. È stato inoltre rilevato che la ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti e senza pregiudicare gli approfondimenti della fase di merito, il ricorso non fosse assistito da un evidente fumus boni iuris, alla luce della verificazione che aveva confermato l'inidoneità psico-fisica accertata dalla Commissione concorsuale. Il Collegio ha altresì considerato la mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità del caso; ogni decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali particolari e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando gli elementi istruttori disponibili, inclusa una verificazione, confermano l'accertamento tecnico posto a fondamento del provvedimento impugnato e non emerge un evidente fumus boni iuris.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale può assumere rilievo nella valutazione cautelare della concreta utilità e della fondatezza della domanda di ammissione con riserva alla prosecuzione della procedura.
- La verificazione disposta nel processo amministrativo può costituire, nella fase cautelare, un elemento idoneo a escludere l'evidenza del fumus boni iuris, ferma restando la possibilità di ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito.
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