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Ordinanza

Ordinanza n. 560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16063/2022

Giustizia amministrativa202305686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva deciso la controversia relativa alla domanda di condono edilizio per un manufatto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti contestano la sentenza del TAR Lazio n. 16063/2022 nell’ambito di una controversia concernente la legittimità del diniego o della mancata definizione favorevole di una domanda di condono edilizio relativa a un fabbricato. La questione ritenuta decisiva riguarda la data di edificazione del manufatto e, in particolare, se esso esistesse già, nella sua attuale conformazione edilizia e volumetria, alla data di presentazione dell’istanza di condono. Gli appellanti hanno prodotto elementi di prova costituiti dalla rappresentazione catastale del bene come fabbricato rurale, risalente alla prima metà del Novecento, e da aerofotogrammetrie del 1968, oltre a una relazione tecnica di parte. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare la data presumibile di edificazione, l’eventuale esistenza di modifiche, la loro consistenza e la presumibile epoca di esecuzione, nonché ogni ulteriore circostanza utile. Le precedenti designazioni del verificatore — il Direttore della Direzione Generale Urbanistica e Politiche abitative della Regione Lazio e il Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università La Sapienza di Roma — non hanno avuto seguito, rispettivamente per la posizione processuale della Regione e per la molteplicità degli impegni del Dipartimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito e ha ritenuto tuttora necessario l’incombente istruttorio già disposto. Ha quindi ordinato una verificazione, incaricando il Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà di sub-delega, di esaminare gli atti e gli ulteriori documenti necessari e di rispondere motivatamente ai quesiti concernenti la presumibile data di edificazione del manufatto, le eventuali modifiche intervenute e ogni ulteriore circostanza utile. Il verificatore dovrà consentire la partecipazione delle parti, anche tramite tecnici di fiducia, e depositare la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza del 26 maggio 2026; il relatore è stato delegato, ai sensi dell’art. 68, comma 2, c.p.a., agli eventuali ulteriori atti istruttori fuori udienza. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 2, c.p.a.

    delegare ... il giudice relatore per gli incombenti istruttori fuori udienza che si rendessero necessari in prosieguo

    Consente al collegio di delegare al magistrato relatore lo svolgimento degli eventuali atti istruttori fuori udienza necessari per la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall’accertamento tecnico e fattuale della data di edificazione di un manufatto e della sua eventuale trasformazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, formulando quesiti specifici sulla presumibile epoca di costruzione, sulle modifiche intervenute e sulle ulteriori circostanze rilevanti.
  • La verificazione deve essere affidata a un soggetto dotato di adeguata competenza tecnica e posto in condizione di esaminare gli atti processuali, acquisire la documentazione necessaria e consentire alle parti di partecipare alle operazioni anche mediante tecnici di fiducia.
  • Quando l’incombente istruttorio disposto in precedenza non può essere eseguito dal soggetto originariamente incaricato, il giudice può individuare un diverso verificatore e fissare un nuovo termine per il deposito della relazione.
  • Il giudice relatore può essere delegato agli atti istruttori fuori udienza che si rendano necessari nel prosieguo del giudizio, ai sensi dell’art. 68, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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