Sentenza n. 826/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario, proposta di chiamata, autorizzazione all'assunzione e nomina della candidata vincitrice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della procedura di valutazione comparativa COMP/PO/4TER/04 per un posto di professore di prima fascia in diritto romano e diritti dell'antichità, inclusi gli atti della commissione giudicatrice, il decreto rettorale di approvazione, la proposta di chiamata, l'autorizzazione all'assunzione e il decreto di nomina della candidata vincitrice. Dal testo risulta che erano stati dedotti vari profili di illegittimità, ma non sono specificati i singoli motivi. Dopo il rigetto delle istanze cautelari, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso mediante atto personalmente sottoscritto, depositato e notificato alle controparti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituale la rinuncia, in quanto proveniente personalmente dal ricorrente, depositata agli atti e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza. La controinteressata ha accettato espressamente la rinuncia e l'Università non si è opposta alla prosecuzione del giudizio. Applicando gli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti, tenuto conto dello sviluppo della vicenda e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è efficace se proviene dalla parte personalmente o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata presso la segreteria o resa in udienza, ed è portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. In assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia ritualmente proposta determina l'estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione personalmente sottoscritta oppure resa da un difensore munito di mandato speciale, purché la rinuncia sia depositata o verbalizzata in udienza.
- La rinuncia al ricorso deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; se le parti aventi interesse alla prosecuzione non si oppongono ritualmente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La conoscenza della rinuncia può risultare, oltre che dalla notificazione, anche da forme equipollenti idonee a garantire la conoscenza formale dell'atto da parte delle altre parti costituite.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta una decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati.
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