Sentenza del 08/09/2016 n. 4554 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Reverse charge - Violazione meramente formale - Punibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa emissione o autofatturazione della fattura in regime di reverse charge. Il ricorrente ha sostenuto che l'inadempimento fosse meramente formale, poiché nel reverse charge l'IVA viene assolta mediante registrazione sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite. Tale meccanismo rende l'imposta sostanzialmente neutrale e impedisce, in assenza di ulteriori irregolarità, la formazione di un'evasione o di un minor versamento d'imposta.
La decisione
La sentenza ha escluso la punibilità della violazione ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997, qualificando l'omessa autofatturazione come violazione meramente formale. È stato ritenuto decisivo che l'irregolarità non abbia inciso sulla liquidazione dell'IVA né prodotto un danno erariale, in ragione della neutralità propria del reverse charge. La sanzione, pertanto, non può essere applicata in assenza di evasione d'imposta o di concreto pregiudizio per l'attività di controllo.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997
Le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo non sono punibili.
La norma esclude le sanzioni per le violazioni meramente formali, purché non abbiano causato evasione o minor imposta e non abbiano ostacolato i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
Disciplina IVA del reverse charge
Nel reverse charge l'obbligo di assolvimento dell'IVA è trasferito al cessionario o committente, che registra l'operazione sia tra gli acquisti sia tra le vendite. La doppia registrazione determina, in condizioni ordinarie, la neutralità dell'imposta.
Massime di principio
- L'omessa autofatturazione o integrazione della fattura in regime di reverse charge non è automaticamente sanzionabile: occorre verificare se abbia prodotto un'evasione, un minor versamento o un ostacolo ai controlli.
- Quando l'IVA è stata comunque contabilizzata correttamente sia a debito sia a credito e l'operazione è tracciabile, l'irregolarità può essere qualificata come meramente formale e non punibile.
- La non punibilità non opera se l'omissione determina un'effettiva perdita di gettito, altera la liquidazione dell'imposta, impedisce i controlli o si accompagna a omessa o infedele dichiarazione.
- Per valutare casi analoghi bisogna distinguere tra violazioni formali, prive di effetti sostanziali, e violazioni che incidono sulla base imponibile, sull'imposta dovuta o sul versamento.
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