Cassazione Penale, Sentenza n. 35854/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza di appello predibattimentale (de plano) per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, difetto di motivazione e falsa applicazione di legge. La difesa richiamava la sentenza Corte costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte in cui era stato interpretato come impeditivo del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello che, senza alcun contraddittorio, dichiarano estinti i reati per prescrizione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere interesse concreto all'istruttoria per ottenere l'assoluzione, avendo presentato istanze di condono e atti di adeguamento sull'immobile oggetto del procedimento. Successivamente (1° maggio 2023) il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione, allegando di non aver potuto farlo prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata. Ha affermato che la sentenza di appello aveva dichiarato la prescrizione de plano, senza contraddittorio, e che alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 il ricorso in Cassazione è ammissibile per contestare la predetta forma di decisione. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli, demandando a quest'ultima anche la valutazione sulla ritualità e tempestività della eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dall'imputato. La pronuncia non si è risolta in un proscioglimento di merito da parte della Corte di Cassazione, ma in un annullamento con rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. C)
Norma richiamata come fattispecie materiale relativa a illeciti edilizi contestati all'imputato; nessuna interpretazione specifica di merito operata dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata
D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma di tutela paesaggistica richiamata tra i reati ascritti; la decisione della Cassazione riguarda profili processuali, non la valutazione di merito di tale norma
Codice penale, art. 481
Norma penale richiamata tra le imputazioni; la pronuncia della Cassazione si concentra su questioni processuali relative alla declaratoria di prescrizione
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Interpretato in precedenza come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione; la Corte costituzionale n. 111/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale interpretazione nella parte in cui impediva l'accesso alla Cassazione
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b) e c)
Richiamato come fondamento delle nullità assolute e insanabili nel caso di grave violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; la giurisprudenza ha ritenuto che tali nullità possono essere valutate in rapporto alla causa estintiva del reato
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Richiamato insieme all'art. 178 in relazione alla configurabilità di nullità assolute quando manca il contraddittorio nelle pronunce terminative
Codice di procedura penale, art. 129, commi 1 e 2
Prevede la possibilità di pronunce predibattimentali in camera di consiglio ma impone l'ascolto del pubblico ministero e dell'imputato; il comma 2 consente al giudice di adottare, in taluni casi, una formula di merito che la Cassazione può confermare se l'evidenza della prova è desumibile dagli atti
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)
Richiamato come norma che consente alla Corte di Cassazione, nell'annullamento, di adottare la formula prevista dall'art. 129 comma 2 (annullamento senza rinvio) qualora l'accertamento richiesto sia mera constatazione di elementi evidenti dagli atti
Codice di procedura penale, art. 469
Stabilisce che il giudice di primo grado può definire il giudizio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 129 comma 1 solo dopo aver sentito le parti e se queste non si oppongono; sottolinea l'obbligo di ascolto delle parti anche nelle pronunce predibattimentali
Costituzione, art. 24 (secondo comma) e art. 111 (secondo comma)
Principi costituzionali invocati: tutela del diritto di difesa e del giusto processo che limitano la legittimità di pronunce incidenti sul proscioglimento senza contraddittorio
Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 9 maggio 2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della interpretazione dell'art. 568 comma 4 c.p.p. che escludeva l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione; ha affermato la rilevanza costituzionale del contraddittorio e del diritto di difesa
Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 28954 del 27 aprile 2017 (Rv. 269810)
Ha affermato che la sentenza di appello predibattimentale di proscioglimento per prescrizione emessa de plano è viziata da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, ma ha anche stabilito che la causa estintiva può prevalere sulla nullità quando l'evidenza della prescrizione emerge chiaramente dagli atti
Massime di principio
- Una sentenza di appello che dichiara la prescrizione de plano senza aver instaurato il contraddittorio è soggetta a censura e può essere annullata: il contraddittorio è requisito costituzionale imprescindibile quando la pronuncia è terminativa del processo
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022, il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione, perché la precedente interpretazione dell'art. 568 c.p.p. che impediva l'impugnazione è stata ritenuta incompatibile con i principi costituzionali
- La Corte di Cassazione può adottare una decisione di merito (annullamento senza rinvio con formula di proscioglimento) solo quando l'evidenza della causa estintiva o dell'innocenza dell'imputato risulta in modo manifesto dagli atti e dalla motivazione, altrimenti deve annullare e rinviare per nuovo giudizio
- La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato è un atto rilevante che deve essere valutato quanto a ritualità e tempestività dal giudice di merito; se valida, può rendere inopportuna la declaratoria di estinzione per prescrizione
- Negli ordinamenti processuali la finalità deflattiva delle decisioni predibattimentali non può prevalere sul diritto di difesa: il giudice che intende decidere senza dibattimento deve comunque garantire l'effettiva possibilità per le parti di essere ascoltate
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