Sentenza n. 243/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previo accoglimento dell'istanza cautelare, dei seguenti atti: 1) Nota-Circolare dell’Assessorato regionale alla Salute prot. n. A.I.2/34473 del 22/07/2024; 2) I provvedimenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna di “Recupero crediti ex D.A. n.170/2013” del 30/06/2025, con protocollo del 17/07/2025 ed inviati il 18/07/2025, con richiesta alle strutture di laboratorio ricorrenti delle somme unilateralmente determinate per il triennio 2007-2009, di seguito distintamente specificati: 2.1. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083531. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013”, per la struttura “Laboratorio di Analisi SILAB delle dottoresse PRIVITERA S.R.L.” per l’importo di € 21.025,39; 2.2. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083527. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura Laboratorio Analisi IL NUCLEO S.a.s. della dr.ssa Marianna Signore & C. per l’importo di € 48.140,00; 2.3. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083507. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” e successiva Comunicazione dell’ASP Enna Registro Ufficiale. U. 0094611. del 19-08-2025 di riscontro alla memoria difensiva ex art.10 L.241/1990, per la struttura Laboratorio Analisi Biocliniche Check-up dottoressa G. Fornarotto S.r.l. per l’importo di € 13.747,92; 2.4. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083519. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” e successiva Comunicazione dell’ASP Enna Registro Ufficiale. U. 0094420. del 19-08-2025 di riscontro alla memoria difensiva ex art.10 L.241/1990, per la struttura CHECK-UP Laboratorio Analisi Cliniche dott. Valentino Franzone & C. s.a.s. per l’importo di € 29.729,79; 2.5. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083509. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura BIOLAB S.a.s. di Li Volsi Giacomo & C. S.a.s. per l’importo di € 63.790,29; 2.6. Comunicazione dell’ASP Enna, Registro Ufficiale. U. 0083523. del 17-07-2025 di “Recupero crediti ex D.A. n. l70/2013” per la struttura CENTRO ANALISI del dott. Vignera & C. s.a.s. per l’importo di € 55.221,52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota-circolare dell’Assessorato regionale alla Salute e comunicazioni dell’ASP di Enna di recupero delle differenze tariffarie relative al triennio 2007-2009
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture private accreditate hanno impugnato la nota-circolare regionale del 22 luglio 2024 e le comunicazioni dell’ASP di Enna con cui erano state quantificate e richieste somme a titolo di recupero delle differenze tariffarie relative alle prestazioni di laboratorio rese nel triennio 2007-2009 applicando le tariffe del D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007. Hanno dedotto violazione di legge, invalidità derivata, contrasto con precedenti giudicati, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e violazione del legittimo affidamento. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso. La Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il giudizio riguardava, secondo il Collegio, esclusivamente la debenza e la quantificazione delle somme richieste, non l’esistenza o il contenuto del rapporto pubblicistico né l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali nella determinazione delle tariffe.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e l’ha estromessa dal giudizio, ritenendo che in Sicilia gli assessori regionali abbiano autonoma competenza funzionale esterna nelle materie di rispettiva competenza e che, nella fattispecie, l’unico organo regionale legittimato fosse l’Assessorato alla Salute. Nel merito processuale, ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando precedenti della stessa Sezione e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il Collegio ha affermato che le richieste dell’ASP non costituiscono atti autoritativi o discrezionali di regolamentazione tariffaria, ma mere determinazioni applicative della normativa primaria e del D.A. n. 1977/2007, finalizzate al recupero di somme asseritamente indebitamente erogate sulla base di parametri predeterminati. Anche la nota-circolare regionale è stata ritenuta priva di autonoma natura provvedimentale, perché meramente ricognitoria degli esiti dei giudizi relativi al D.A. n. 170/2013 e contenente un invito alle ASP a procedere al recupero. La controversia attiene quindi al solo quantum dei corrispettivi dovuti in un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e strutture convenzionate, con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006
le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche ... e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio ...
Costituisce il fondamento della pretesa creditoria relativa agli sconti tariffari applicabili alle prestazioni di diagnostica di laboratorio.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva sugli atti autoritativi e tecnicamente discrezionali relativi alla determinazione di tariffe, indennità e altri corrispettivi non si estende alle mere determinazioni applicative e contabili fondate su parametri predeterminati.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato per motivare mediante rinvio a precedenti conformi della stessa Sezione.
Massime di principio
- Le controversie relative al recupero, da parte di un’azienda sanitaria, di somme asseritamente indebitamente corrisposte a strutture private accreditate sulla base di tariffe già determinate normativamente appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione si limiti ad applicare parametri predeterminati, senza esercitare poteri autoritativi o discrezionali.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di tariffe e corrispettivi non ricomprende le controversie aventi a oggetto il solo accertamento dell’an o del quantum debeatur nell’ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e struttura privata convenzionata.
- La ricognizione degli effetti di precedenti pronunce giurisdizionali e la conseguente quantificazione delle differenze tariffarie non costituiscono, di per sé, esercizio di discrezionalità amministrativa né trasformano una richiesta di pagamento in un provvedimento autoritativo.
- In Sicilia, per le materie attribuite ai singoli rami dell’amministrazione regionale, l’assessore competente dispone di autonoma competenza funzionale esterna e la Presidenza della Regione non è legittimata passivamente quando l’atto impugnato rientri nella competenza dell’assessorato.
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