Sentenza del 21/11/2018 n. 30034 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Imposta di consumo sul gas - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Cumulo con la sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Cumulo - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas e, in particolare, la possibilità di applicare cumulativamente l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 e la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. La società contribuente sosteneva che l'indennità di mora avesse natura sanzionatoria e costituisse una disciplina speciale, tale da escludere l'applicazione della sanzione generale. L'Agenzia delle Dogane sosteneva invece l'applicabilità della sanzione ordinaria e contestava anche il ricorso al cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, ritenendo che, in caso di tardivo pagamento dell'accisa sul gas, l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 abbia natura sanzionatoria e sia norma speciale rispetto all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Pertanto, devono essere applicati gli interessi e la sola indennità di mora, senza aggiungere la sanzione del 30%. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della società contribuente contro l'atto di contestazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 3, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi
La disposizione speciale sulle accise prevede, per il tardivo pagamento, interessi e indennità di mora. L'indennità di mora è qualificata dalla Corte come misura sanzionatoria e non meramente risarcitoria.
Art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La sanzione amministrativa è pari al trenta per cento di ogni importo non versato
È la sanzione generale prevista per gli omessi o tardivi versamenti tributari, ma non si applica autonomamente al tardivo pagamento delle accise sul gas quando opera la disciplina speciale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995.
Art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689
Quando uno stesso fatto è punito (...) da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale
Il principio di specialità impedisce il cumulo tra la disciplina speciale delle accise e la sanzione generale prevista per i tardivi versamenti.
Art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La questione sul cumulo giuridico e sulla continuazione è rimasta assorbita, poiché l'esclusione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 ha reso inutile esaminare il tema.
Art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso la causa direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità
Il divieto di cumulo evita che il tardivo pagamento delle accise sia trattato più severamente rispetto al tardivo pagamento di altri tributi, senza una giustificazione legata a una maggiore offensività della violazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale tributaria prevede una specifica conseguenza per il tardivo pagamento, occorre verificare se essa abbia natura sanzionatoria: in tal caso, può prevalere sulla sanzione generale in applicazione del principio di specialità.
- Non è normalmente ammissibile duplicare sanzioni aventi la stessa funzione punitiva per il medesimo ritardo, salvo una chiara previsione normativa che giustifichi il cumulo.
- La presenza di interessi moratori può indicare che la funzione reintegrativa del danno erariale è già soddisfatta; un'ulteriore indennità o sanzione deve quindi essere qualificata e coordinata attentamente per evitare duplicazioni.
- Nel settore delle accise, la disciplina del d.lgs. n. 504/1995 costituisce un microsistema speciale: prima di applicare le regole generali sulle sanzioni tributarie occorre verificare la presenza di una specifica previsione nel Testo unico accise.
- Il principio di proporzionalità richiede che la risposta sanzionatoria non ecceda quanto necessario per tutelare l'interesse fiscale e prevenire l'inadempimento.
- La decisione riguarda il regime normativo applicabile al periodo esaminato; per fattispecie successive occorre verificare eventuali modifiche legislative e l'orientamento giurisprudenziale aggiornato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 319 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 21 nov 2018Sentenza del 21/11/2018 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →