Cassazione Penale, Sentenza n. 18917/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006). I motivi di ricorso erano: (1) nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia e vizio di motivazione; (2) errata qualificazione dei fatti: il deposito sarebbe stato realizzato dalla Terraverde s.a.s. prima del subentro in affitto d'azienda di Agiltek, quindi la fattispecie avrebbe dovuto essere al più riqualificata nella contravvenzione di cui all'art. 29‑quattuordecies, comma 3, d.lgs. 152/2006; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (incolpevolezza o colpa esclusa) in capo all'imputato, posto che i rifiuti appartenevano alla fallita Terraverde e vi sarebbero state procedure giudiziarie pendenti; (4) errata qualificazione della natura del reato (istante anziché permanente) e conseguente errore sul dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e/o genericità. Ha ritenuto irrilevante l'eccezione di omessa motivazione del primo grado, perché il giudice d'appello, investito anche di questioni di merito, può integrare la motivazione mancante nei limiti della piena cognizione. Ha confermato che, posto l'accertamento di fatto non contestato in cassazione (Agiltek aveva preso in carico e detenuto i rifiuti, registrandoli e utilizzandone parte nel ciclo produttivo), sussisteva il reato di deposito incontrollato ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, con natura permanente per la prosecuzione della gestione illecita; la possibile fattispecie residuale di contravvenzione ex art. 29‑quattuordecies è stata considerata non ostativa alla ritenuta sussistenza del reato più grave. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il reato di deposito incontrollato può assumere natura permanente quando la condotta illecita prosegue nel tempo (ad es. per prosecuzione della gestione o per impiego/recupero dei rifiuti).
art. 29‑quattuordecies, comma 3, d.lgs. 152/2006
Prevede una fattispecie contravvenzionale residuale per violazioni delle prescrizioni A.I.A.; nel caso concreto è stato ritenuto applicabile solo in via teorica ma non idoneo a escludere la sussistenza del reato più grave previsto dall'art. 256, comma 2.
art. 183, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006
Definisce il 'detentore' dei rifiuti includendo, oltre al produttore, anche chi è in possesso dei rifiuti; il subentrante detentore che non rimuove i rifiuti può concorrere nel reato.
art. 604 cod. proc. pen.
Individua i casi tassativi per i quali il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado: la mancanza assoluta di motivazione non rientra automaticamente tra quei casi e l'appello di merito consente al giudice d'appello di integrare la motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche per la parte soccombente o per i ricorsi inammissibili: pagamento delle spese e versamento alla cassa delle ammende, qui quantificato in Euro 3.000,00.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussisteva colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se un soggetto subentra nella detenzione o gestione di rifiuti già depositati da altri, l'obbligo di rimuovere o gestire correttamente i rifiuti grava sul nuovo detentore: la prosecuzione della situazione irregolare può integrare responsabilità penale come reato permanente.
- Il giudice d'appello investito anche delle questioni di merito può integrare una motivazione omessa del primo grado; la trasmissione degli atti al primo grado è obbligatoria solo nei casi tassativi previsti dalla giurisprudenza (quando l'appello devolve esclusivamente la nullità con motivazione riferibile a terzi).
- La qualificazione tra reato 'istantaneo' e 'permanente' nel deposito di rifiuti dipende dalla concreta condotta: una mera condotta dismissiva tende a caratterizzare un fatto istantaneo, mentre l'impiego, gestione o la protrazione nel tempo del deposito fondano la natura permanente.
- In cassazione le censure devono confrontarsi con la ricostruzione fattuale dei giudici di merito: argomentazioni generiche o non specificamente dirette a criticare le risultanze probatorie sono destinate a essere dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza o genericità.
- La possibile ricorrenza di una fattispecie contravvenzionale 'residuale' non esclude automaticamente l'applicazione di una fattispecie più grave se i presupposti fattuali giustificano la qualificazione più gravosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
- Sentenza penale · 5 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →