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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4564/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla condanna per bancarotta fraudolenta. Fatti rilevanti: nomina fiduciaria dell'Avv. Valerio Toneatto e elezione di domicilio presso il suo studio (09/02/2011); rinunzia al mandato del difensore durante l'udienza preliminare (23/06/2015); nomina di difensore d'ufficio; notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domiciliatario Avv. Toneatto; assenza dell'imputato al dibattimento di primo grado con difesa svolta dai difensori di ufficio. Frattolin lamentava: errata collocazione temporale della rinunzia nel provvedimento impugnato; invalidità della nomina/elezione in assenza di riferimenti al procedimento penale; applicazione indebita dei principi di SS.UU. (Lovric, Ismail) e travisamento probatorio con riferimento a presunte notifiche inesistenti (es. avviso ex art. 415-bis c.p.p.). Sosteneva che la mancata conoscenza del processo fosse non incolpevole e quindi idonea a giustificare la rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha corretto un errore di fatto nell'ordinanza impugnata (la rinunzia del difensore è avvenuta in udienza preliminare, non dopo il decreto di rinvio a giudizio) ma ha ritenuto comunque infondate le ragioni per la rescissione. Motivi principali della decisione: (i) applicazione delle disposizioni ante riforma (d.lgs.150/2022 non applicabile per effetto delle norme transitorie); (ii) la mancata conoscenza del processo da parte di Frattolin è risultata ‘‘colpevole’’ alla luce della nomina fiduciaria con elezione di domicilio, che imponeva l'obbligo di mantenere contatti con il domiciliatario; (iii) la rinunzia del difensore non annulla di per sé l'effetto informativo dell'elezione di domicilio, salvo dichiarazione del difensore di non accettare le notifiche o revoca espressa dell'imputato; (iv) l'attore non ha allegato circostanze concrete (es. detenzione per altra causa, grave malattia, espulsione) che giustifichino l'incolpevolezza della mancata conoscenza. La Corte ha dunque confermato il rigetto della rescissione e ha condannato Frattolin al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola la rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza; applicata nella versione anteriore alla riforma (Cartabia/d.lgs.150/2022) e interpretata nel senso che l'accesso al rimedio richiede la prova della "incolpevole" mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferimento all'indicatore della conoscenza del procedimento; la nomina di un difensore con elezione di domicilio è considerata elemento rilevante ai fini della valutazione della conoscenza/volontà di partecipare al processo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi di conclusione delle indagini preliminari; nel caso di specie la Corte ha rilevato che non risultava notificato alcun avviso 415-bis né all'imputato né al difensore, contestando l'uso di tale atto come presunta elemento probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nell'ambito del controllo di legittimità: la Cassazione distingue tra vizio di motivazione e questioni di rito, esercitando il controllo anche 'del fatto' quando la censura è processuale.

  • d.lgs. 150/2022, art. 89, comma 1 (disposizioni transitorie)

    art. 89, comma 1 d.lgs. 150/2022

    Disposizione transitoria che esclude l'applicazione delle nuove norme sull'assenza ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; perciò nel caso si applicano le regole anteriori in materia di rescissione.

  • Sentenza Sezioni Unite "Lovric" (Sez. U, n. 15498/2020)

    Principio secondo cui l'ignoranza del procedimento giustificante la rescissione non deve essere imputabile all'imputato né come volontaria diserzione né come colposa negligenza; richiede prove non presuntive ma circostanziate. La Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che, alla luce dell'elezione di domicilio fiduciaria, l'assenza di contatti costituisse colpa.

  • Sentenza Sezioni Unite "Ismail" (Sez. U, n. 23948/2019)

    Riferimento giurisprudenziale sull'effetto informativo della nomina/elezione di domicilio in particolari fattispecie (domicilio presso difensore di ufficio di soggetto appena sbarcato); la Corte ha distinto la fattispecie Frattolin da quella Ismail, ritenendo più forte l'indicazione di veicolo informativo nel caso di nomina fiduciaria.

  • Sentenza Piunti (Sez. 4, n. 13236/2022)

    Precedente che afferma che la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio, seguita da rinunzia senza dichiarazione di non accettazione delle notifiche, costituisce indice di conoscenza del processo e legittima il giudizio in assenza salvo allegazione di circostanze che dimostrino l'incolpevolezza della mancata conoscenza.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio crea per l'imputato l'obbligo di mantenere contatti con il domiciliatario: la mancata attenzione a questo canale informativo può integrare colpa ostativa alla rescissione del giudicato.
  • La rinunzia del difensore non annulla automaticamente l'effetto informativo dell'elezione di domicilio; serve una dichiarazione del difensore di non accettare più le notifiche o una revoca espressa dell'imputato per interrompere il flusso informativo.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato in caso di processo celebrato in assenza è necessario provare che la mancata conoscenza del procedimento sia 'incolpevole': l'onere di allegazione è pregnante e richiede circostanze concrete (es. detenzione, grave malattia, espulsione) che rendano impossibile l'accesso alle informazioni.
  • Nel sindacato della Cassazione sulle decisioni di rescissione la Corte può esaminare i fatti rilevanti (ruolo di 'giudice anche del fatto') quando la censura è di natura processuale, indipendentemente dalle eventuali carenze argomentative del giudice di merito.
  • Le valutazioni sulla colpevolezza o meno dell'imputato sono ancorate a un bilanciamento fra il rischio di abusi del rimedio (strumentalizzazione della rescissione) e la tutela del diritto di difesa; pertanto i giudici richiedono allegazioni precise e, se del caso, possono disporre accertamenti istruttori.

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