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Sentenza

Sentenza n. 8357/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti notificata il 20 gennaio 2026 alla Prefettura di Viterbo, con riferimento alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentata dal datore di lavoro. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato gli atti richiesti, inclusa la rinuncia al nulla osta presentata dal datore di lavoro il 24 settembre 2025. All'udienza è stato dato avviso alle parti della possibile sopravvenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva depositato in giudizio gli atti richiesti e non risultavano ulteriori documenti nel fascicolo, come confermato dalla nota della Prefettura che ricostruiva cronologicamente la vicenda. La controversia è stata quindi definita senza una decisione sulla legittimità originaria del silenzio-rigetto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio, quale la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione mette a disposizione o deposita gli atti richiesti e non risultano ulteriori documenti oggetto dell'istanza.
  • La sopravvenuta disponibilità degli atti richiesti elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'originario silenzio-rigetto, senza necessità di esaminare la legittimità del diniego tacito.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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