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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03860/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna, in particolare, l'assoluzione di Azzarone Liberantonio dal capo 156) per mancata valutazione e contraddittorietà della motivazione, in presenza di elementi probatori (captazioni ambientali e condotte concordanti) e della condanna di De Vita quale acquirente; i molti imputati ricorrono per cassazione denunciando altresì: mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione; travisamento della prova e valutazione errata degli indizi (intercettazioni, foto-trap, geolocalizzazioni); uso e valutazione illegittima delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza idonei riscontri (art. 192 c.p.p.); omissione di rinnovazione istruttoria in appello ove le dichiarazioni decisive siano contrastanti (art. 603 c.p.p. e giurisprudenza Dasgupta); vizi nella determinazione della pena per continuazione (art. 81 c.p.) e nelle pene accessorie (art. 85 d.P.R. 309/1990); e altre censure processuali e di fatto riferite a singole posizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni articolate: - Ricorso del P.G. relativo all'assoluzione di Azzarone Liberantonio (capo 156): il ricorso è ritenuto fondato; annullamento dell'assoluzione e rinvio alla Corte di Appello per nuova valutazione dei medesimi elementi probatori, con obbligo di confrontarsi con la motivazione di primo grado. - Di Fiore Pasquale Pio: la cassazione accoglie profili relativi all'insufficienza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Coda e alla motivazione sul dolo di ricettazione; annullamento con rinvio per riesame e integrazione motivazionale e istruttoria sui punti indicati. - Langi Stefano: il ricorso in parte fondato; la Corte annulla con rinvio la decisione di appello che aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado senza rinnovare l'istruttoria dichiarativa decisiva (obbligo di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). - Monacis Nicola: parziale accoglimento; alcuni motivi inammissibili, ma la Corte ha rilevato un errore nel calcolo dell'aumento per continuazione (reformatio in peius): la decisione viene annullata senza rinvio limitatamente all'aumento, che va fissato in 34 mesi; pena complessiva ricalcolata in anni 7, mesi 10, giorni 20 (secondo i parametri indicati nella motivazione). - De Vita Marco: ricorso fondato in relazione alla motivazione della misura accessoria (ritiro patente): annullamento limitato alla sanzione accessoria e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuova decisione motivata. - Scirpoli Antonello: ricorsi rigettati; la Corte ritiene congrua la valutazione di merito circa il concorso e la consapevolezza nella ricettazione dell'autovettura. - Coda Orazio Lucio: ricorso in gran parte inammissibile o non fondato; la Corte ritiene congrua la valutazione in fatto e motivazionale (assenza di diritto a riconoscimenti automatici delle diminuenti speciali nella misura richiesta). - Ciuffreda Gianmichele, Lorusso Giuseppe, Langi Marco, Carpano Davide: ricorsi in gran parte inammissibili o rigettati; la Corte conferma la coerenza delle motivazioni di merito su partecipazione, ruolo e sanzioni. - Raduano Marco: la Corte valuta la motivazione di appello come coerente e non manifesta illogica e respinge le doglianze del ricorrente (il ricorso non ha ottenuto accoglimento). In sintesi: la Cassazione ha parzialmente accolto ricorsi (sia del P.G. sia di alcuni imputati) annullando e rinviando per specifici profili (motivazione, riscontri alle dichiarazioni di collaboratori, rinnovazione istruttoria, calcolo della continuazione, motivazione delle pene accessorie), ma ha rigettato o dichiarato inammissibili molte altre censure avanzate dagli imputati; è quindi intervenuta sia in favore del Procuratore Generale (su Azzarone) sia concedendo talune tutele ai ricorrenti imputati su vizi specifici.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha utilizzato sentenze pregresse divenute irrevocabili per fissare la sussistenza del sodalizio e la sua natura plurima, armata e aggravata; base per la qualificazione dell'associazione e per alcune posizioni apicali

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (anche comma 5 richiamato)

    Norma concernente i reati in materia di stupefacenti e loro riqualificazione: la Corte ha valutato la corretta applicazione e talvolta la riqualificazione dei capi di imputazione in relazione ai fatti (es. riqualificazioni e determinazione della pena per reati fine)

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per uso del metodo mafioso: la Corte ha richiamato l'esigenza di prove che dimostrino la forza intimidatrice tipica; ove dimostrata, l'aggravante si applica anche ai concorrenti che fossero consapevoli del metodo

  • art. 648 e 648-bis c.p.

    art. 648 cod. pen.; art. 648-bis cod. pen.

    Distinzione tra ricettazione (648) e riciclaggio (648-bis): la Corte ha esaminato quando l'incendio di un veicolo possa integrare la fattispecie di riciclaggio (es. distruzione per impedire identificazione o trasformazione della cosa) e quando sia configurabile la semplice ricettazione

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 3

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regole sulla chiamata in correità e collaborazione: la Corte ribadisce il metodo trifasico (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri estrinseci individualizzanti) e l'obbligo di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori prima di farne fondamento decisorio

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte richiama la necessità di rinnovare l'istruttoria (art. 603) quando l'appello del P.M. ribalta una assoluzione basata su dichiarazioni contrastanti, salvo impedimenti seri e verificati

  • art. 606 e art. 533 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 533 cod. proc. pen.

    Casi di sindacato di legittimità e canone del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio': la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la necessità di rispetto del criterio probatorio

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sulla continuazione: la Corte ha esaminato l'erroneità del calcolo degli aumenti per continuazione (reformatio in peius) e ha corretto la misura quando l'aumento era stato aumentato in modo non motivato

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 85 d.P.R. n. 309/1990

    Pene accessorie in materia di stupefacenti (es. ritiro patente): la Corte ribadisce che l'applicazione è discrezionale e richiede motivazione specifica sul pericolo di reiterazione e sul nesso con la circolazione stradale

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    Utilizzo di decisioni altrui acquisite negli atti d'appello: la Corte ha richiamato l'uso di sentenze precedenti divenute irrevocabili per rafforzare il quadro probatorio in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di estinzione o proscioglimento: nel contesto del patteggiamento e dell'abbreviato la Corte ricorda i limiti della motivazione dovuta quando l'imputato rinuncia a gravami in appello

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma totalmente la decisione di primo grado (assoluzione/condanna), è obbligata a una motivazione rafforzata: deve esaminare e confutare esplicitamente i principali argomenti della prima sentenza e dare conto dei motivi della diversa valutazione
  • Quando la riforma in appello si basa su dichiarazioni contrastanti o decisive rese da testi/collaboratori, il giudice di appello deve rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) o motivare adeguatamente perché non sia possibile l'audizione; altrimenti la riforma può essere annullata
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate ma richiedono verifica con il metodo trifasico (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri estrinseci individualizzanti ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.); i riscontri possono essere di natura varia ma devono essere indicati e concreti
  • Nel rito abbreviato i mezzi di prova raccolti nelle indagini sono utilizzabili, ma la loro portata probatoria non diventa automaticamente incontestabile: il giudice deve comunque valutarne l'attendibilità e il contraddittorio resta centrale
  • Le pene accessorie (es. ritiro patente) previste per reati di stupefacenti richiedono motivazioni specifiche e distinte rispetto alla pena principale; motivazioni sommarie o assenti comportano annullamento limitato su quella voce
  • Il calcolo degli aumenti per continuazione deve rispettare il divieto di reformatio in peius e deve essere motivato caso per caso; errori nel computo (es. incremento non corrispondente al numero di reati satellite) possono portare ad annullamento limitato e correzione in cassazione
  • La semplice disparità di pena tra coimputati non costituisce automaticamente vizio: occorre dimostrare l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della differente misura per rilevarne illegittimità
  • In cassazione non sono ammissibili censure o nuovi motivi non tempestivamente dedotti in grado d'appello; i motivi nuovi devono essere collegati e sviluppi dei motivi originari
  • La valutazione degli indizi deve seguire un procedimento: verifica della certezza dei singoli elementi, saggiamento della loro valenza intrinseca e valutazione unitaria per poter escludere ragionevoli ipotesi alternative

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