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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18578/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’istanza di interpello disapplicativo presentata da una società che chiedeva di non applicare la disciplina delle società non operative per l’anno d’imposta 2010. La società sosteneva che l’inoperatività dipendesse da una situazione oggettiva e di forza maggiore: aveva acquistato un immobile da destinare a struttura assistenziale/ricettiva, aveva ottenuto un primo parere favorevole sanitario, ma poi la Regione aveva negato l’autorizzazione all’avvio dell’attività per saturazione dei posti disponibili; l’immobile era rimasto inutilizzabile e la società aveva anche tentato senza esito di locarlo o venderlo. L’Amministrazione aveva rigettato l’interpello ritenendo mancante una concreta prospettazione di iniziative per raggiungere l’oggetto sociale. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva confermato, ritenendo impugnabile il diniego e ravvisando un’oggettiva situazione impeditiva del conseguimento dei ricavi. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il diniego di interpello disapplicativo non fosse autonomamente impugnabile; 2) violazione dell’art. 30 l. 724/1994, assumendo che la società non avesse provato circostanze oggettive straordinarie idonee a superare la presunzione di non operatività, essendo in realtà una situazione di protratta e sostanziale inattività non riconducibile a un impedimento oggettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ribadito che il diniego di interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile perché rende nota al contribuente una specifica pretesa tributaria, pur non rientrando testualmente nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. 546/1992. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo sulla disciplina delle società di comodo: la CTR non aveva chiarito adeguatamente quali circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore avessero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, né aveva correttamente verificato se la protratta inattività non dipendesse da scelte imprenditoriali della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    Consente la presentazione dell’interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione di norme antielusive in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 30 L. n. 724/1994

    La disciplina delle società non operative opera sulla base di parametri obiettivi di redditività; il contribuente può superare la presunzione di non operatività solo dimostrando circostanze oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi presunti.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma non esclude l’impugnazione di atti diversi quando essi portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

  • art. 100 c.p.c.

    Il contribuente ha interesse ad agire per ottenere un accertamento giurisdizionale della propria posizione rispetto alla specifica pretesa tributaria comunicata con il diniego di interpello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri formali invocati nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo dell’imprenditore di predisporre mezzi e assetti idonei alla continuità aziendale e al perseguimento del lucro obiettivo.

  • art. 41 Cost.

    Usato come riferimento alla libertà di iniziativa economica, ma coordinata con l’obbligo di organizzazione dell’attività imprenditoriale e con il sindacato sulla reale operatività.

  • art. 1, comma 109, lett. h, L. n. 296/2006

    Ha modificato, dal 1° gennaio 2007, la formulazione dell’art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994; nel caso concreto è rilevante perché l’istanza riguarda l’anno 2010.

Massime di principio

  • Il diniego dell’Amministrazione finanziaria su un interpello disapplicativo può essere autonomamente impugnato quando, pur fuori dall’elenco dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, rende conoscibile al contribuente una pretesa tributaria specifica e attuale.
  • In materia di società non operative, il mancato raggiungimento dei ricavi minimi costituisce indice presuntivo di non operatività; il contribuente può superare la presunzione solo provando circostanze oggettive, esterne alla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia.
  • Non è sufficiente una generica situazione di inattività o una scelta imprenditoriale protratta nel tempo: il giudice deve verificare in concreto se l’assenza di ricavi derivi da un impedimento oggettivo oppure da una perdurante decisione dell’imprenditore di mantenere in vita la società senza attività effettiva.
  • Nel valutare l’interpello disapplicativo, il giudice di merito deve indicare specificamente le circostanze oggettive ritenute idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina, altrimenti la decisione è censurabile per violazione di legge nella sussunzione dei fatti alla fattispecie normativa.
  • La disciplina delle società di comodo mira a contrastare la permanenza in vita di soggetti societari privi di effettiva attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che sia già stato fruito un vantaggio fiscale concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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