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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11635/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riduzione del sequestro preventivo. Con unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 322-bis c.p.p., lamentando carenza di motivazione dell'ordinanza nei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. Sosteneva inoltre che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il principio del ne bis in idem rispetto a precedenti capi già giudicati con sentenza irrevocabile, perché a suo avviso sussisterebbe identità di fatti (stesse società, stesse fatture, stesso accertamento tributario) e non rilevante sarebbe la diversa qualificazione normativa applicata a soggetti diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorrente aveva depositato il ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Roma il 13/10/2021, mentre la decisione impugnata era del Tribunale del riesame di Latina (depositata il 24/9/2021 e notificata il 27/9/2021); il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente di Latina solo il 21/10/2021 oltre i termini utili. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.1626/2020) secondo cui il ricorso cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e che la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non si è pronunciata sul merito della sua applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (sull'irragionevolezza/mancanza di motivazione). La Corte non ha esaminato la questione sostanziale a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte nell'ambito del principio che indica quale cancelleria sia competente per la proposizione del ricorso cautelare; conferma che la presentazione deve avvenire all'ufficio competente.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la cancelleria presso cui viene depositato il ricorso non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente e che, quindi, la data rilevante è quella di ricezione presso l'ufficio competente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze della pronuncia di inammissibilità: la condanna alle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n.1626/2020

    Principio di diritto enunciato: il ricorso cautelare va presentato esclusivamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la data rilevante è quella di pervenuta ricezione presso l'ufficio competente, con il rischio di inammissibilità se proposto altrove e pervenuto oltre i termini.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non erano presenti elementi per ritenere che la parte non avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha consentito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Negli appelli cautelari il termine di impugnazione decorre e si valuta in relazione alla data di pervenuta ricezione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: depositare l'atto presso una cancelleria diversa comporta il rischio di inammissibilità se il trasferimento alla cancelleria competente avviene oltre i termini.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il ricorrente deve presentare il ricorso direttamente alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza ovvero assicurarsi che l'atto pervenga materialmente a quella cancelleria entro i termini di legge.
  • Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali non si entra nel merito delle censure sostanziali (es. carenza di motivazione, ne bis in idem), per cui argomentazioni di merito possono rimanere inevase se non soddisfatte le condizioni di ammissibilità.
  • Quando si deduce il ne bis in idem rispetto a sentenze irrevocabili è necessario dimostrare chiaramente identità di fatto e di persone: il giudice valuta sia la coincidenza dei fatti materiali sia la sovrapponibilità dei soggetti e degli accertamenti di origine.
  • L'inammissibilità comporta di norma conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo che sussistano elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Prima di proporre impugnazioni cautelari è opportuno verificare la giurisprudenza di legittimità sulle modalità di deposito e sulle formalità richieste per evitare decadenze formali che precludono l'esame del merito.

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